IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;
Visto il Titolo VI, Capo I del codice civile, recante norme in
materia di societa' cooperative;
Visti in particolare l'art. 2533, comma 1, n. 3 del codice civile
che statuisce l'esclusione del socio per mancanza o perdita dei
requisiti previsti per la partecipazione societaria e l'art. 2540 del
codice civile sulle assemblee separate;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante «Norme
in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed in
particolare l'art. 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo
economico la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare
l'art. 17-bis che demanda ad un decreto non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure che
le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila,
sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di
coinvolgimento dei soci nei processi decisionali;
Considerata la necessita' di dare attuazione ai commi 5, 6, 7 e 8
del citato art. 17-bis, al fine di assicurare l'effettivo carattere
mutualistico delle predette societa' cooperative di consumo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «cooperative»: le societa' cooperative di consumo con scopo
mutualistico di cui agli artt. 2511 ss. del codice civile, con numero
di soci superiore a centomila;