IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
   IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22
dicembre 1990, n. 401; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, per i beni  culturali
e  ambientali,  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica 7 novembre 1995,  n.  593  recante  «Regolamento  recante
norme sulla concessione di premi e di contributi per la  divulgazione
del libro  italiano  e  per  la  traduzione  di  opere  letterarie  e
scientifiche,  nonche'  per  la  produzione,  il  doppiaggio   e   la
sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi di  serie  televisive
destinati ai mezzi di comunicazione di massa»; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  ed  in  particolare
l'articolo 12, comma 20; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 luglio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 1° agosto 2014, riscontrata con  nota  n.  7889  dell'11  agosto
2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 7  novembre  1995,
n. 593 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  dopo  la  parola  «divulgazione»  e,
all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «divulgate» sono inserite  le
seguenti: «, anche su supporto digitale,»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, le parole «le date del 31 marzo e del
30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «il 31 marzo»; 
    c) all'articolo 3, comma 2 le parole «,  sentita  la  Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di  cui
all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401», sono soppresse; 
    d) all'articolo 4, comma 2, le parole «, sentita  la  Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana,», sono soppresse; 
    e) all'articolo 4, comma 4, le parole «due mesi dalle date»  sono
sostituite dalle seguenti «trenta giorni dalla data»; 
    f) all'articolo 4, comma  5,  il  primo  periodo  e,  al  secondo
periodo, le  parole  «nonche'  del  parere  della  commissione»  sono
soppressi e, al secondo  periodo,  dopo  la  parola  «generali»  sono
inserite le seguenti: «, di cui al comma 2»; 
    g) all'articolo 5, comma 2,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «I contributi sono revocati se le opere non sono  divulgate,
tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla  data
in  cui  i  beneficiari  sono  venuti  a   conoscenza   dell'avvenuta
concessione»; 
    h) all'articolo 6, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «La
relazione di cui al comma 1 e'  inviata  al  Ministero  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'articolo 20  della  legge  22  dicembre
          1990, n. 401 e' il seguente: 
              «Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della
          lingua e della cultura italiane all'estero). - 1.  Ai  fini
          di una piu' ampia promozione e diffusione  della  lingua  e
          della cultura italiane all'estero,  da  svolgere  di  norma
          tramite  gli  istituti,  e  per  il   potenziamento   delle
          necessarie attrezzature, ivi compresa  l'informatizzazione,
          e' autorizzata la spesa aggiuntiva di  lire  7.000  milioni
          dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a  decorrere  dal
          1995. 
              2. Gli stanziamenti di cui al comma 1  sono  utilizzati
          anche per le seguenti attivita': 
                a)   concessione   di   contributi   ad   istituzioni
          scolastiche ed universitarie straniere per la creazione  ed
          il funzionamento di cattedre di lingua italiana  o  per  il
          conferimento di borse e viaggi  di  perfezionamento  a  chi
          abbia frequentato con profilo corsi  di  lingua  e  cultura
          italiana; 
                b) concessione di contributi ad enti ed  associazioni
          per l'organizzazione di corsi di formazione,  aggiornamento
          e perfezionamento per docenti di lingua italiana,  operanti
          nelle universita' e nelle  scuole  straniere  o  presso  le
          istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; 
                c) concessione  di  premi  e  di  contributi  per  la
          divulgazione del libro italiano  e  per  la  traduzione  di
          opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
          il doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di  cortometraggi  e
          lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi  di
          comunicazione di massa. 
              3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui  al  comma  1,
          possono  essere  concessi  contributi,  d'intesa   con   il
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base  e
          tecnologica  concordati  nei  protocolli  di   cooperazione
          bilaterale in materia,  nonche'  per  iniziative  culturali
          intraprese nel quadro  di  accordi  di  collaborazione  tra
          universita' italiane e straniere. 
              4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
          valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
          potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione  e
          adattamento degli stabili demaniali ad uso di  Istituti  di
          cultura. 
              5. Ferme restando le  competenze  degli  Istituti,  con
          decreto del Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro ed i Ministri competenti per materia,  sono  dettate
          le norme per l'effettuazione degli  interventi  di  cui  al
          comma 2.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  7
          novembre 1995, n.  593  (Regolamento  recante  norme  sulla
          concessione di premi e di contributi  per  la  divulgazione
          del libro italiano e per la traduzione di opere  letterarie
          e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio  e
          la sottotitolatura di cortometraggi e  lungometraggi  e  di
          serie televisive destinati ai  mezzi  di  comunicazione  di
          massa) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18
          giugno 1996, n. 141. 
              - Il testo dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95 e' il seguente: 
              «20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma
          1-bis, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269  nonche'  il
          Comitato nazionale di parita' e  la  Rete  nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'.». 
              - Il testo dell'articolo 17, comma  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 5 e 6 del  decreto
          ministeriale 7 novembre 1995, n. 593, come  modificati  dal
          presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento). -  1.
          I premi e  i  contributi  per  la  divulgazione,  anche  su
          supporto digitale, del libro italiano e per  la  traduzione
          di  opere  letterarie  e  scientifiche,  nonche'   per   la
          produzione,  il  doppiaggio   e   la   sottotitolatura   di
          cortometraggi  e  lungometraggi  e  di  serie   televisive,
          destinati ai  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  di  cui
          all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge  22  dicembre
          1990, n. 401, hanno la finalita' di diffondere la lingua  e
          la cultura italiana all'estero. Le  opere  a  favore  delle
          quali possono  essere  concessi  i  premi  e  i  contributi
          suddetti  devono  contribuire   al   raggiungimento   delle
          suddette finalita' ed essere in lingua straniera, salvo  le
          antologie di letteratura e di saggistica italiane  prodotte
          all'estero nonche' i dizionari  dalla  lingua  italiana  in
          lingua straniera e viceversa. 
              2. I premi possono essere concessi soltanto  per  opere
          che siano state  divulgate,  anche  su  supporto  digitale,
          tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate  in  data  non
          antecedente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello  in
          cui vengono disposti i relativi  finanziamenti.  Nei  primi
          due anni in cui sono erogati i premi ed  i  contributi,  il
          termine predetto e' riferito all'anno di entrata in  vigore
          della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              3. I contributi possono essere concessi solo  ad  opere
          da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare. 
              «Art. 2 (Modalita' di presentazione delle  domande).  -
          1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1  sono
          presentate da editori, traduttori, imprese  di  produzione,
          doppiaggio e sottotitolatura, imprese  di  distribuzione  e
          istituzioni culturali ed internazionali, con  sede  sia  in
          Italia che all'estero, entro il 31 marzo di ogni anno  alle
          ambasciate  d'Italia  nel   Paese   cui   l'iniziativa   si
          riferisce,  tramite  gli  istituti  italiani   di   cultura
          competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano
          le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite
          all'idoneita' delle iniziative  proposte  a  promuovere  la
          cultura italiana nel territorio di propria  competenza.  In
          caso di opere diffuse o da diffondere  in  piu'  Paesi,  la
          domanda deve essere inviata - per il tramite  dell'Istituto
          italiano di cultura competente per territorio, se esistente
          - all'ambasciata operante nel Paese nel  quale  l'opera  ha
          avuto o si  prevede  che  abbia  maggiore  diffusione,  con
          l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa e'
          stata o si prevede sara' diffusa. 
              2. Le domande devono contenere l'indicazione  di  tutti
          gli elementi idonei ad  illustrare  l'opera  oggetto  della
          richiesta  di  premio  o  di  contributo  e,  nel  caso  di
          richiesta di contributo devono essere corredate altresi' da
          un progetto riguardante la sua utilizzazione nonche' da una
          relazione  sui  modi   di   utilizzazione   di   contributi
          eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del  presente
          regolamento. 
              3. Nell'anno in corso alla data di  entrata  in  vigore
          del presente regolamento, qualora il  primo  termine  utile
          per la presentazione delle domande di cui al comma 1  venga
          a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data,  le
          domande stesse possono essere presentate entro tale  ultimo
          termine. 
              Art.  3  (Limiti  di  attribuzione  dei  premi  e   dei
          contributi). - 1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1
          sono disposti a favore dello stesso  beneficiario  per  non
          piu' di tre  anni  nel  corso  di  un  decennio  e  per  un
          ammontare della singola erogazione non superiore di  regola
          al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap.  2692
          relativo  all'esercizio  finanziario  di  competenza.  Tale
          limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda
          il  richiedente  prospetti  gia'  un  piano  articolato  di
          iniziative da realizzare in un arco di tempo  superiore  ai
          tre anni. 
              2. I limiti di cui al comma 1 possono essere  superati,
          oltre che nell'ipotesi gia' prevista nel precedente  comma,
          per iniziative di particolare rilievo. 
              Art. 4 (Istruttoria delle richieste e attribuzione  dei
          premi e contributi). - 1. Ai sensi dell'art.  2,  comma  2,
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  procedimento  di
          attribuzione dei premi e dei  contributi  deve  concludersi
          nel termine di novanta giorni  dalla  data  di  inizio  del
          medesimo. 
              2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  il  Ministero  degli  affari  esteri  predetermina  i
          criteri  generali  per  l'attribuzione  dei  premi  e   dei
          contributi. 
              3.  La  rappresentanza   diplomatica   competente   per
          territorio   provvede   all'istruttoria    delle    domande
          presentate e formula le proprie proposte anche  sulla  base
          del parere espresso dagli  istituti  italiani  di  cultura,
          laddove esistenti avuto riguardo alla idoneita' delle opere
          oggetto di esame  a  diffondere  la  cultura  e  la  lingua
          italiane all'estero in particolare nell'ambiente  cui  sono
          destinate. 
              4. Tutte le domande e le proposte delle  rappresentanze
          diplomatiche  sono  trasmesse  al  Ministero  degli  affari
          esteri entro trenta giorni dalla data di  cui  all'art.  2,
          comma 1, del presente regolamento. 
              5. Sulla base dei criteri generali, di cui al comma  2,
          il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi
          trenta giorni un piano di  attribuzione  dei  premi  e  dei
          contributi, dandone comunicazione agli interessati  per  il
          tramite degli istituti italiani di cultura o, in  mancanza,
          delle rappresentanze diplomatiche che  hanno  trasmesso  le
          richieste accolte. 
              6. Non possono essere prese in  considerazione  domande
          per opere che abbiano  gia'  concorso  all'assegnazione  di
          premi o contributi di cui al presente regolamento in  altri
          esercizi  finanziari,   salvo   i   casi   nei   quali   la
          rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato  di
          una modifica della situazione locale che ne giustifichi  il
          riesame. 
              Art. 5 (Erogazione dei premi e dei  contributi).  -  1.
          L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure  di  cui
          all'art. 4 e' disposta dal Ministero  degli  affari  esteri
          entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del  piano
          di attribuzione. 
              2.  L'erogazione  dei  contributi  attribuiti  con   le
          procedure di cui all'art. 4 e' disposta dal Ministero degli
          affari esteri  entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  da
          parte  del  Ministero  stesso  di   idonea   documentazione
          attestante  che  l'opera  sia  stata  divulgata,  tradotta,
          prodotta, doppiata e sottotitolata. Tale documentazione  e'
          fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o,
          in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla quale era
          stata in precedenza trasmessa  la  richiesta  di  premio  o
          contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono
          divulgate, tradotte,  prodotte,  doppiate  o  sottotitolate
          entro tre anni dalla data in cui i beneficiari sono  venuti
          a conoscenza dell'avvenuta concessione. 
              3. L'erogazione dei premi e dei contributi disposti con
          le procedure di cui ai  commi  2  e  3  e'  effettuata  dal
          Ministero degli affari  esteri  con  ordinativi  diretti  a
          favore dei beneficiari. In caso  di  beneficiari  residenti
          all'estero,  tali  ordinativi   sono   accreditati   presso
          l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o,
          qualora non operi in loco un Istituto italiano  di  cultura
          ovvero per particolari esigenze  locali,  da  indicare  nel
          regolamento di concessione del  premio  o  del  contributo,
          presso  la  rappresentanza   diplomatica   competente   per
          territorio. 
              Art.  6  (Verifiche  successive  dell'efficacia   degli
          interventi). - 1.  L'Istituto  italiano  di  cultura  o  la
          rappresentanza  diplomatica  cui   sono   accreditati   gli
          ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro  novanta
          giorni dalla conclusione dell'anno in cui e' stato  versato
          il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione
          della somma concessa, in rapporto alla situazione  relativa
          alla diffusione della cultura italiana  nel  territorio  di
          loro  competenza.  L'Istituto  italiano  di  cultura  o  la
          rappresentanza  diplomatica  invia  una  analoga  relazione
          anche per le iniziative realizzate da residenti  in  Italia
          per le quali la proposta di premio o contributo  sia  stata
          da essi trasmessa  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del
          presente regolamento. 
              2. La relazione  di  cui  al  comma  1  e'  inviata  al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          al Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo.».