Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non
e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice
di procedura civile.
(( Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su
diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria
fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e
disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore
non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita'
extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di
denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica
amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere
il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si
intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione
esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta. ))
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio
dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la
corte di appello per la nomina del collegio arbitrale (( per le
controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo
decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore
inferiore ad euro 100.000 )). Gli arbitri sono individuati,
concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine,
(( tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo
dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque
anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo )) e
che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una
dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.
(( 2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico
arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale
incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una
intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. ))
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado
d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la
pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. (( E' in
facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che
il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta
giorni )). Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere
piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione
nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338
del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del
codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare
del Ministro della giustizia, (( da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto )), possono essere stabilite riduzioni dei parametri
relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica
l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile.
(( 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti
i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in
particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in
relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della
controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione
degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione
automatica. ))