IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 845, della legge n. 296 del  2006,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  134  del  10  giugno  2013,
finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole  imprese,
nonche'  la  crescita  di  attivita'  economiche  e  di   occupazione
qualificata nelle regioni  meridionali  e  in  quelle  dell'obiettivo
convergenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli "aiuti alle  imprese
in fase di avviamento"; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Ritenuto opportuno riordinare gli interventi previsti dal regime di
aiuto di cui al citato decreto ministeriale 6  marzo  2013,  sia  per
adeguare le disposizioni in esso contenute a seguito della  scadenza,
al 30 giugno 2014, della Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale
2007-2013 (N. 117/2010 Italia) e dell'entrata in vigore dei  predetti
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014, i  quali  sostituiscono,
rispettivamente, i precedenti regolamenti n. 1998/2006 e n. 800/2008,
sia per orientare maggiormente l'intervento  in  favore  delle  nuove
imprese a maggiore vocazione innovativa; 
  Visto  il  Programma   Operativo   Nazionale   (PON)   "Ricerca   e
Competitivita'"  FESR  2007-2013,  approvato  con   decisione   della
Commissione  europea  C(2007)6882  del  21  dicembre   2007   e,   in
particolare, l'"Azione integrata per la societa'  dell'informazione",
cosi' come approvata dal Comitato di sorveglianza in data  15  giugno
2012; 
  Visto il Piano di Azione Coesione, del quale il CIPE ha preso  atto
in data 3 agosto 2012; 
  Visto il Programma Operativo  Nazionale  "Sviluppo  Imprenditoriale
Locale" 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con  decisione
C(2000)2342 dell'8 agosto 2000; 
  Vista la relazione finale di  esecuzione  del  Programma  Operativo
Nazionale  "Sviluppo  Imprenditoriale  Locale"  2000-2006,  approvata
dalla Commissione europea in data 18  novembre  2011  con  nota  Ref.
Ares(2011)1233356; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre
2012, con il quale sono assegnati al finanziamento di aiuti in favore
delle piccole imprese di nuova costituzione nelle regioni meridionali
100 milioni di euro a  valere  sulle  cosiddette  "risorse  liberate"
rivenienti  dal  suddetto  Programma  Operativo  Nazionale  "Sviluppo
Imprenditoriale Locale" 2000-2006; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
il quale e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo  economico,
il Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 e successive modificazioni  e  integrazioni  e,  in  particolare,
l'art.  25,  che  disciplina  finalita',  definizione  e  pubblicita'
dell'impresa "start-up innovativa"; 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone che il CIPE assegni agli interventi di ricostruzione  e  alle
altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  un  importo  non
inferiore a 2.000 milioni e non superiore a  4.000  milioni  di  euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate,
ora  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  per  il  periodo  di
programmazione 2007-2013; 
  Vista la delibera CIPE n. 135  del  21  dicembre  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo
2012, che, a valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al citato art. 14, comma 1, del decreto-legge  n.  39
del 2009 e alla delibera dello stesso Comitato n. 35  del  26  giugno
2009, ha disposto in favore delle amministrazioni centrali  e  locali
competenti l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245  milioni
di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione  e  al  rilancio
socio-economico della citta' dell'Aquila, dei comuni  del  cratere  e
delle  altre  aree  della  regione  Abruzzo  interessate  dal   sisma
dell'aprile 2009; 
  Visto, in particolare, il punto 1.5 della citata delibera  CIPE  n.
135 del 2012, come modificato dalla delibera  n.  46  del  19  luglio
2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 254 del 29 ottobre 2013, che ha destinato 100 milioni di  euro  al
sostegno delle attivita' produttive e della  ricerca  da  articolare,
nel  territorio  del  cratere  sismico,  su  due  assi   riguardanti,
rispettivamente, lo  sviluppo  dei  comparti  industriali  o  settori
economici  di  attivita',  anche   non   gia'   presenti   nell'area,
caratterizzati da un elevato livello di innovazione e buon potenziale
di crescita o di particolare importanza per lo sviluppo  economico  e
sociale  del  territorio,  e  la  promozione   di   nuove   attivita'
imprenditoriali,  collegate  alla  realizzazione  di   infrastrutture
innovative e servizi per le smart cities o  volte  a  valorizzare  il
patrimonio naturale, storico e culturale, con particolare  attenzione
al polo di attrazione del Gran Sasso e allo sviluppo di un sistema di
accoglienza diffusa; 
  Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile
2013, con il quale le predette risorse destinate  al  sostegno  delle
attivita' produttive e della ricerca sono ripartite tra i due assi di
intervento, con l'allocazione di 55 milioni di euro sull'asse I,  per
il finanziamento di interventi di potenziamento e rafforzamento della
competitivita' del sistema industriale nell'area, e di 45 milioni  di
euro sull'asse II, per il finanziamento di interventi tesi a creare e
sviluppare  nuove  attivita'   imprenditoriali   e   di   azioni   di
trasferimento tecnologico,  nonche'  di  misure  per  valorizzare  le
produzioni  di  eccellenza  del  territorio  e  per   promuovere   le
potenzialita' del sistema turistico locale; 
  Visti,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),   del
richiamato decreto 8 aprile 2013, che prevede che, nell'ambito  della
dotazione finanziaria dell'asse II, 13 milioni di euro sono destinati
al finanziamento di progetti per la nascita e lo  sviluppo  di  nuove
imprese innovative e di  spin  off  della  ricerca,  prioritariamente
collegati alla realizzazione di infrastrutture innovative  e  servizi
per le smart cities, nonche' il comma 2  del  medesimo  articolo  che
individua nel Ministero dello  sviluppo  economico  l'amministrazione
competente per l'attuazione dell'intervento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 300 del 23 dicembre  2013,  con  il  quale  le  agevolazioni  gia'
previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2013 sono estese, in attuazione del decreto del Ministro  per
la coesione territoriale 8 aprile 2013, alle  nuove  piccole  imprese
del territorio del cratere sismico aquilano; 
  Visti  la  definizione   di   piccola   impresa   contenuta   nella
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003 e nell'allegato  1  al  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,
nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i  criteri  di
individuazione  di  piccole   e   medie   imprese   alla   disciplina
comunitaria; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 463, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali
dello Stato di stipulare  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che indica  la  predetta  Agenzia  quale  ente
strumentale dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  20  febbraio  2014,   n.   57,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle  quali  si
tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese  ai  fini
della  concessione  di  finanziamenti  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi  dell'art.
5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Considerati la tipologia di aiuto e l'ambito  di  applicazione  del
presente decreto, per i quali non ricorrono i casi di cui all'art. 1,
comma 3, lettera c), punti i. e ii., del regolamento (UE) n. 651/2014
e all'art. 1, comma 1, lettere c), punti i.  e  ii.,  d)  ed  e)  del
regolamento (UE) n. 1407/2013; 
  Considerata,  altresi',  la   coincidenza   di   alcuni   requisiti
soggettivi richiesti dal richiamato art. 22 del regolamento  (UE)  n.
651/2014 con quelli previsti dall'art. 25 del  decreto-legge  n.  179
del  2012   per   la   qualificazione   di   "start-up   innovativa",
relativamente  ai  limiti  di  anzianita'  dell'impresa,   alla   non
quotazione delle azioni o quote rappresentative  del  capitale,  alle
limitazioni  nella  distribuzione  degli  utili  e  al   divieto   di
costituzione dell'impresa per effetto di operazioni di fusione; 
  Ritenuto  opportuno  promuovere  politiche  per   il   riequilibrio
territoriale della  crescita,  di  sostenere  la  competitivita'  dei
sistemi produttivi nazionali, specie nelle regioni del Sud Italia, di
sostenere l'afflusso di capitali, anche dall'estero, a  beneficio  di
nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, di accelerare  i
processi di trasferimento tecnologico, di favorire la  diffusione  di
una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione,  di  creare
nuovi legami tra il mondo della ricerca e il mondo  dell'impresa,  di
favorire la diffusione di tecnologie digitali,  in  coerenza  con  le
indicazioni di Agenda digitale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) "Regolamento di esenzione": il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) "Regolamento de minimis n. 1407/2013": il regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013 e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) "Regolamento de minimis n. 717/2014": il regolamento  (UE)  n.
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; 
    e) "Decreto-legge n. 179/2012": il decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 e successive modificazioni e integrazioni; 
    f) "Start-up innovative": le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella  sezione  speciale  del
Registro delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
decreto-legge n. 179/2012; 
    g) "Visto start-up": il visto d'ingresso in Italia per motivi  di
lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25  novembre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  297  del  19
dicembre  2013,  ai  cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti
all'estero che intendono costituire un'impresa start-up innovativa ai
sensi del  decreto-legge  n.  179/2012,  in  presenza  dei  requisiti
previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile
un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa; 
    h) "TFUE": trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    l) "Territorio del cratere sismico aquilano": il  territorio  dei
comuni,  individuati  dal  decreto  del  Commissario  delegato  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 16  aprile  2009,  n.  3,  come
successivamente integrato dal decreto  17  luglio  2009,  n.  11,  di
Acciano, Arsita, Barete, Barisciano,  Brittoli,  Bugnara,  Bussi  sul
Tirino,  Cagnano  Amiterno,  Campotosto,   Capestrano,   Capitignano,
Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del  Monte,  Castel  di  Ieri,
Castelli, Castelvecchio Calvisio,  Castelvecchio  Subequo,  Civitella
Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano
Adriano,  Fontecchio,  Fossa,  Gagliano   Aterno,   Goriano   Sicoli,
L'Aquila, Lucoli, Montebello  di  Bertona,  Montereale,  Montorio  al
Vomano,  Navelli,   Ocre,   Ofena,   Ovindoli,   Penna   Sant'Andrea,
Pietracamela, Pizzoli, Poggio  Picenze,  Popoli,  Prata  d'Ansidonia,
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne'  Vestini,  San  Pio
delle Camere, Sant'Eusanio  Forconese,  Santo  Stefano  di  Sessanio,
Scoppito,  Tione  degli  Abruzzi,  Tornimparte,  Torre  de'  Passeri,
Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo; 
    m) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.