IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa SEDQ -  Sociedad  Española
de Desarrollos Quimicos, S.L. con sede legael in Av.da Diagonal  352,
entio.  08013  -  Barcellona  (Spagna),   finalizzata   al   rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario  CERATIPACK  ai  sensi
dell'art.  33  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  contenente  la
sostanza attiva  deltametrina,  nella  quale  l'impresa  medesima  ha
indicato la Francia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35
del citato regolamento; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  la
sostanza attiva deltametrina e' stata considerata approvata  a  norma
del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui  all'
allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il rapporto  di  registrazione  preliminare  (DRR),  messo  a
disposizione dallo Stato membro relatore Francia  in  data  31  marzo
2013; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli Stati membri interessati; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Francia con esito favorevole cosi' come indicato  nel
rapporto di registrazione  conclusivo  (RR)  rilasciato  in  data  19
febbraio 2014; 
  Sentita la Commissione consultiva di cui all'art.  20  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  relativamente  all'autorizzazione
del prodotto di cui  trattasi  fino  al  31  ottobre  2016,  data  di
scadenza dell'approvazione  della  sostanza  attiva  deltametrina  ai
sensi del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 18 luglio 2014 con la  quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dallo Stato Membro Relatore nel RR  conclusivo  e
condivisi dagli esperti della succitata  Commissione  consultiva,  da
presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data del 18 luglio 2014; 
  Vista la nota pervenuta in data 23 luglio 2014 da cui  risulta  che
l'Impresa  SEDQ  S.L.  ha  presentato  la  documentazione   richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto CERATIPACK fino al  31  ottobre
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
Deltametrina; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
e' ora considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  ottobre
2016, l'Impresa SEDQ - Sociedad  Española  de  Desarrollos  Quimicos,
S.L. con sede legael in Av.da Diagonal 352, entio. 08013 - Barcellona
(Spagna), e' autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad
immettere  in  commercio   il   prodotto   fitosanitario   denominato
CERATIPACK,  con  la  composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' realizzato in  confezioni  contenenti  1-5-20-25-240
trappole pronte all'uso. 
  Il prodotto fitosanitario e' importato  in  confezioni  pronte  per
l'uso  dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera:  SEDQ  -   Sociedad
Española de Desarrollos Quimicos, S.L. Camino del Acipres  s/n  22400
Monzon_Huesca - SPAIN 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15755. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello