IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed
integrazioni concernente «coordinamento delle  politiche  riguardanti
l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  e  adeguamento
dell'ordinamento  interno  agli  atti  normativi  comunitari»  e,  in
particolare, l'art. 5 che ha istituito  il  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
approvazione  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e   le
procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 56, comma 1, della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994  -  con  il  quale  il  Ministro  del  tesoro  viene
autorizzato ad apportare, con propri decreti,  modifiche  all'art.  9
del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  568/1988,
intese  ad  aggiornare  le  procedure  di  pagamento  dei  contributi
nazionali ivi previste, per un piu' efficace  e  tempestivo  utilizzo
delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2014)" ed in particolare l'articolo 1, commi  da
240 a 246; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile  2007,  recante  modifica,  da  ultimo,  delle  procedure   di
pagamento delle quote poste a carico del Fondo di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  procedure  di  pagamento  del
richiamato  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie,  in  coerenza  con  l'evoluzione  della   corrispondente
normativa comunitaria e nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568, come da ultimo  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111,  del  15  maggio
2007, e' sostituito dal seguente: 
  "Il Fondo provvede alle erogazioni  delle  quote  di  finanziamento
poste a proprio carico, con le seguenti modalita': 
  a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi  strutturali  (FESR  e
FSE), dal Fondo europeo per lo sviluppo  rurale  (FEASR),  dal  Fondo
europeo per la pesca (FEAMP), dal Fondo Europeo per  gli  aiuti  agli
indigenti (FEAD), nonche'  dagli  altri  Fondi  della  programmazione
pluriennale comunitaria  definiti  di  concerto  con  la  Commissione
europea, il Fondo eroga le  quote  a  proprio  carico,  a  titolo  di
prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, in  coerenza  con  le
procedure  di  pagamento  previste  dalla  corrispondente   normativa
comunitaria; 
  b)  per  gli  interventi  cofinanziati  con  risorse  derivanti  da
strumenti e linee del bilancio UE, diversi da  quelli  indicati  alla
precedente lettera a) del presente decreto, il Fondo eroga le quote a
proprio carico in coerenza con le procedure di pagamento previste per
le corrispondenti risorse comunitarie. Su  motivata  richiesta  delle
Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi di cui
alla presente lettera b), il Fondo puo' erogare risorse a  titolo  di
prefinanziamento,  a  valere  sia  sulla  quota  comunitaria  che  di
cofinanziamento  statale,  al  fine  di  assicurare   la   tempestiva
esecuzione degli interventi stessi. Al reintegro dei prefinanziamenti
assegnati, si provvede, per la quota  UE,  a  valere  sui  successivi
accrediti comunitari in favore degli interventi interessati e, per la
quota di cofinanziamento statale, a valere sui rimborsi  maturati  su
detta quota per effetto delle spese sostenute e rendicontate per  gli
interventi stessi; 
  c) per gli altri interventi oggetto di finanziamento a  carico  del
Fondo ai sensi di specifiche disposizioni di  legge  o  provvedimenti
amministrativi,  il  Fondo  eroga  le  proprie  risorse  nei  termini
seguenti: 
  - erogazione  iniziale,  fino  al  limite  del  40%  delle  risorse
assegnate all'intervento, su motivata richiesta  dell'Amministrazione
pubblica  titolare,  rivolta  ad  assicurare  il   tempestivo   avvio
dell'intervento stesso; 
  - pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del  limite  del  90%
delle  risorse  assegnate  all'intervento,  sulla  base  di  apposita
domanda  di  pagamento   presentata   dall'Amministrazione   pubblica
titolare,   attestante   il    regolare    stato    di    avanzamento
dell'intervento; 
  - saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla  base
di apposita domanda di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica
titolare, attestante la positiva conclusione dell'intervento. 
  d) per le anticipazioni di cui all'art. 1, comma 243,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo di  rotazione  eroga  le  relative
risorse, nel limite complessivo annuo di  500  milioni  di  euro,  al
netto   dei   reintegri,   sulla   base   di    motivate    richieste
dell'Amministrazione pubblica titolare dell'intervento, tenuto  conto
della  dotazione  finanziaria  dell'intervento  stesso.  Le   risorse
anticipate in base alla presente lettera d) sono reintegrate al Fondo
di rotazione secondo le modalita'  indicate  dall'articolo  1,  comma
243, della citata legge n. 147/2013.  Per  gli  eventuali  mancati  o
parziali rientri delle somme anticipate dal  Fondo  di  rotazione,  a
causa del mancato riconoscimento della  spesa  da  parte  dell'Unione
europea, le Amministrazioni titolari del relativo intervento attivano
le  necessarie  azioni  di  recupero  ai  fini  del  reintegro  delle
disponibilita' del  Fondo  stesso,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 147/2013. 
  Per gli interventi oggetto di finanziamento a carico del  Fondo  di
rotazione, di  cui  alle  precedenti  lettere  a),  b),  c),  d),  le
rispettive Amministrazioni pubbliche titolari assicurano la messa  in
opera di sistemi di  gestione  e  controllo  efficaci  ed  idonei  ad
assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie  assegnate,
acquisiscono  e   conservano   tutta   la   documentazione   relativa
all'attuazione degli interventi stessi ed ai controlli  svolti.  Tale
documentazione e' resa disponibile dalle stesse  Amministrazioni  per
eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti. 
  Le Amministrazioni titolari degli interventi assicurano,  altresi',
la messa  in  opera  di  ogni  iniziativa  finalizzata  a  prevenire,
sanzionare   e   rimuovere   eventuali   irregolarita'   e/o    abusi
nell'attuazione  degli  interventi  e  nell'utilizzo  delle  relative
risorse finanziarie. 
  In tutti i casi accertati di decadenza  dal  beneficio  finanziario
concesso, le predette Amministrazioni sono altresi' responsabili  del
recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987 delle corrispondenti somme erogate." 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 settembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2014 
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