IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2-bis  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
introdotto in sede di conversione dalla legge  28  ottobre  2013,  n.
124, che, nelle more di  una  complessiva  riforma  della  disciplina
dell'imposizione fiscale sul  patrimonio  immobiliare,  prevede,  per
l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta  municipale
propria (I.M.U.) di cui all'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  e  successive  integrazioni,  che  i  comuni  possono
equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della
suddetta  imposta,  le  unita'  immobiliari  e  relative  pertinenze,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/  8  e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale; 
  Considerato che, al fine di assicurare ai comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano,  il  rimborso  dell'ulteriore  minor
gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante  dall'eventuale
applicazione della suddetta equiparazione, ai  sensi  della  predetta
disposizione legislativa, con decreto del Ministro  dell'interno,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  deve
provvedere ad attribuire agli  stessi  comuni  un  contributo,  nella
misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  7,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i comuni possono, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata entro il 30 novembre  2013,  termine
previsto per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2013,
definire   i   criteri   e   le    modalita'    per    l'applicazione
dell'agevolazione per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione
principale, ivi compreso il limite dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) al quale subordinare  la  fruizione  del
beneficio; 
  Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al citato art. 2-bis del decreto  legge  n.
102/2013, sara'  assicurata  comunque  nel  limite  massimo  di  18,5
milioni di euro,  corrispondente  alle  risorse  stanziate  per  tale
finalita' e che, qualora  l'importo  complessivo  del  minor  gettito
I.M.U. da  corrispondere  agli  enti  locali  interessati  risultasse
superiore, il  rimborso  verra'  disposto  in  proporzione  ai  fondi
disponibili; 
  Acquisiti  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento delle finanze - Direzione  studi  e  ricerche  economico
fiscali e dall'A.N.C.I-I.F.E.L. i predetti dati relativi  alle  stime
di minor gettito da imposta municipale per la seconda rata  dell'anno
2013 riferite a ciascun  comune,  comunicati  anche  alla  Conferenza
unificata; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta  del  5
agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Attribuzione ai comuni  del  minor  gettito  dell'imposta  municipale
  propria -IMU-  relativo  agli  immobili  equiparati  all'abitazione
  principale, per l'anno 2013 
 
  1. Per il rimborso  del  minor  gettito  della  seconda  rata  2013
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  integrazioni,  derivante
dall'equiparazione all'abitazione principale delle unita' immobiliari
e relative pertinenze, escluse quelle  classificate  nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal  soggetto  passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il  primo  grado  che  le
utilizzano come abitazione principale, il contributo di 18,5  milioni
di euro, di cui in premessa, e'  assegnato,  a  ciascuno  dei  comuni
delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  regioni  siciliana  e
Sardegna, per  gli  importi  indicati  nell'allegato  elenco  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, importi  calcolati
in proporzione alle stime di  minor  gettito  da  imposta  municipale
propria relative agli stessi immobili, per l'anno  2013,  cosi'  come
comunicate dal competente Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e dall'A.N.C.I. - I.F.E.L. 
  2. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a cui la legge attribuisce competenza in materia di  finanza
locale, gli importi dei contributi spettanti  nelle  misure  indicate
nell'allegato elenco B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono devoluti, alle stesse  Regioni  e  Province  a  statuto
speciale, che provvedono alla successiva attribuzione ai  comuni  nel
rispetto delle disposizioni degli statuti  speciali,  delle  relative
norme  di  attuazione  e  delle  eventuali  specifiche   disposizioni
legislative di settore. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 ottobre 2014 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                       Alfano         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan