Estratto determina n. 1363/2014 del 12 novembre 2014 
 
    Medicinale: ESCITALOPRAM TEVA 
    Titolare AIC: Teva Italia S.r.l,. via Messina n.  38  -  20154  -
Milano. 
    Confezioni: 
      «5 mg compresse rivestite con film»  10  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116739 (in base 10) 1859N3 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 112  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116741 (in base 10) 1859N5 (in base 32): 
      «5 mg compresse rivestite con film» 120  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116754 (in base 10) 1859NL (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116766 (in base 10) 1859NY (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116778 (in base 10) 1859PB (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116780 (in base 10) 1859PD (in base 32); 
      «15 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116792 (in base 10) 1859PS (in base 32); 
      «15 mg compresse rivestite con film» 112 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116804 (in base 10) 1859Q4 (in base 32); 
      «15 mg compresse rivestite con film» 120 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116816 (in base 10) 1859QJ (in base 32); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116828 (in base 10) 1859QW (in base 32); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116830 (in base 10) 1859QY (in base 32); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 120 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 042116842 (in base 10) 1859RB (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film. 
    Composizione:  Ogni  compressa  rivestita   con   film   contiene
Principio attivo: 
      5 mg di escitalopram (come ossalato); 
      10 mg di escitalopram (come ossalato); 
      15 mg di' escitalopram (come ossalato); 
      20 mg di escitalopram (come ossalato). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
ESCITALOPRAM TEVA e' la seguente: 
      per le  confezioni  da  10  compresse:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica (RR); 
      per le confezioni da 112 e 120 compresse: medicinale soggetto a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono esere poste in commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.