IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n, 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»,
ed in particolare l'art. 3, comma 1-bis. e l'allegato 1-bis, con cui
sono stati individuati i territori dei comuni colpiti dagli
eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il
18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto, ai fini della
sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari
e contributivi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2014
finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma
1-bis del sopra citato decreto-legge n. 4/2014;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 165 del 24 aprile 2014, recante «Attuazione delle disposizioni
contenute nell'art. 3, comma 1-bis, dei decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014,
con la quale e' stato dichiarato, fino al 12 novembre 2014, lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 170 del 13 giugno 2014, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio
della Regione Veneto» ed, in particolare, l'art. 3, comma 4, con cui
si dispone che con successiva ordinanza e' identificata la
provenienza delle eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 3 del
medesimo articolo ed il relativo ammontare;
Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 15 ottobre
2014;
D'intesa con la regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Integrazione delle risorse finanziarie
da parte della regione Veneto
1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie per il
superamento del contesto emergenziale in premessa si provvede anche
mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla regione
Veneto ed ammontanti ad euro 1.870.000,00, poste a carico del
bilancio regionale, esercizio 2014, capitolo di spesa n. 102110
«Fondo regionale di protezione civile - trasferimenti correnti».
2. La regione Veneto provvede al versamento delle predette risorse
nella contabilita' speciale n. 5823, istituita ai sensi dell'art. 3,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 170 del 13 giugno 2014 ed intestata «Commissario delegato
direttore sezione sicurezza e qualita' Regione Veneto OCDPC 170-14»,
nel rispetto della disciplina del patto di stabilita' interno.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2014
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli