IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 novembre
2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio
delle province di La Spezia e Massa Carrara;
Vista l'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri del 28
ottobre 2011, n. 3974;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 45 del 31 gennaio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile
volta a favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle
attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita'
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia
di Massa Carrara»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della sopra citata
ordinanza n. 45/2013, con cui il dirigente responsabile del settore
sistema regionale di Protezione Civile e' stato autorizzato a
provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel
periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale n. 5657 ai medesimo intestata fino al 31 dicembre 2014;
Vista la nota del 2 ottobre 2014, con cui il predetto dirigente ha
rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 30 giugno 2016, il
termine di vigenza della contabilita' speciale sopra citata, al fine
di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso, nonche'
di modificare il soggetto competente all'attuazione dell'intervento
denominato «R2-16 messa in sicurezza della scuola materna di
Villafranca in Lunigiana, gia' programmato e finanziato»;
Vista la relazione semestrale sullo stato di attuazione degli
interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza n. 45/2013,
allegata alla citata nota del 2 ottobre 2014;
Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine di vigenza
della contabilita' speciale indicata, al fine assicurare il
completamento, senza soluzioni di continuita', delle attivita' in
corso, nonche' di individuare nei comune Villafranca in Lunigiana
l'amministrazione competente all'attuazione dell'intervento di messa
in sicurezza della scuola materna comunale;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire il comportamento delle iniziative di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 45
del 31 gennaio 2013, il dirigente responsabile del settore regionale
di Protezione Civile di cui all'art. 1, comma 2, della medesima
ordinanza, e' autorizzato a mantenere aperta la contabilita' speciale
n. 5657 al medesimo intestata, fino al 30 giugno 2016.
2. Per il completamento dell'intervento denominato «R2-16 Messa in
sicurezza della scuola materna di Villafranca in Lunigiana» per
l'importo di euro 900.000,00, il dirigente di cui al comma 1 stipula
apposito accordo con il Comune di Villafranca in Lunigiana, ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, provvedendo ai trasferimento delle occorrenti
risorse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2014
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli