IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base
al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo,
disciplinando, tra l'altro,
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei
finanziamenti;
b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al
volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga
prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
d) le informazioni da fornire alla clientela;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'
1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente
titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o
lo sviluppo di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa,
organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di
persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di
societa' cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone
fisiche nel mercato del lavoro.
2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu'
di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di
dipendenti superiore alle 5 unita';
c) societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata
semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non
soci superiore alle 10 unita';
d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche
disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti
dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della
medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a
100.000 Euro.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 4 e 5
dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del
1993:
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2 - 3 (Omissis).
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1 - 2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4 - 4-ter (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.».