IL DIRETTORE GENERALE 
        delle politiche internazionali e dell'unione europea 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'articolo 20 del citato regolamento (CE) n.
110/2008  che,  ai  fini  della   registrazione   delle   Indicazioni
geografiche stabilite,  prevede  la  presentazione  alla  Commissione
europea di una scheda  tecnica,  contenente  i  requisiti  prescritti
dall'articolo 17 del medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista  l'istanza  di  registrazione   dell'indicazione   geografica
«Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» presentata dall'Istituto Grappa
Veneta; 
  Verificata la conformita' della documentazione  richiesta  in  base
all'articolo 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010; 
  Vista  l'assenza  di  opposizioni   alla   scheda   tecnica   della
indicazione  geografica  «Grappa  veneta»  o  «Grappa   del   Veneto»
pubblicata con  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 185 dell'11 agosto 2014. 
 
                              Decreta:  
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15  gennaio  2008,  e'
approvata la scheda  tecnica  della  indicazione  geografica  «Grappa
veneta» o «Grappa  del  Veneto»,  riportata  nell'Allegato  A,  parte
integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2014 
 
                                       Il direttore generale: Assenza