IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  che
attribuisce al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
ottobre 2014 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246  del  22
ottobre  2014,  che  ha  previsto  la  sospensione  dei  termini  dei
versamenti e degli adempimenti tributari  nelle  zone  colpite  dalla
alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014  nei  territori
delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna,  Toscana,  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici
pervenuto con nota della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Ufficio di Segreteria del Consiglio dei  ministri  n.  116/USCM/2014,
del 27 novembre 2014; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici  e  privati,  provocando  la  perdita  di  vite  umane,
ferimenti e lo sgombero di diversi  immobili  pubblici  e  privati  e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Ritenuta la necessita' di integrare l'elenco allegato al decreto 20
ottobre 2014,  con  i  comuni  indicati  nella  predetta  nota  della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2014; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  sospensione  prevista  dal  decreto  del  20  ottobre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22  ottobre  2014,  si
applica nei confronti delle persone fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti di imposta, che alla data del 10 ottobre 2014,  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni  di  cui
all'elenco riportato nell'Allegato A al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta
diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan