IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20
ottobre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22
ottobre 2014, che ha previsto la sospensione dei termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dalla
alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 nei territori
delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici
pervenuto con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri n. 116/USCM/2014,
del 27 novembre 2014;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei
beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane,
ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita' di integrare l'elenco allegato al decreto 20
ottobre 2014, con i comuni indicati nella predetta nota della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2014;
Decreta
Art. 1
1. La sospensione prevista dal decreto del 20 ottobre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, si
applica nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di
sostituti di imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui
all'elenco riportato nell'Allegato A al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta
diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2014
Il Ministro: Padoan