IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  che  all'art.  2  prevede
l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 10  della
legge 2 agosto  1952,  n.  1221,  appositamente  integrata,  ai  fini
dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di
costruzione di ferrovie metropolitane; 
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n.  211,  concernente  «Interventi
nel  settore  dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa»,  e  in
particolare: 
    l'art. 5, comma 2, che prevede l'integrazione  della  commissione
di cui al citato art. 2 della legge n. 1042/1969; 
    l'art. 6, che, per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
stessa legge n. 211/1992 e per l'esercizio delle competenze  di  alta
sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la  costituzione  di
una Commissione di alta vigilanza (C.A.V.); 
    l'art.  9,  che  prevede  contributi  per  la  realizzazione   di
interventi di trasporto rapido di massa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373,   recante   «Devoluzione    delle    funzioni    dei    Comitati
interministeriali soppressi ai sensi dell'art.  1,  comma  21,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare,  l'art.  3,
comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del  soppresso
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai
programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; 
  Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611,  27
febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23  dicembre  1998,  n.
448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n.  472,  23  dicembre
1999, n. 488 (legge finanziaria  2000),  23  dicembre  2000,  n.  388
(legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con  le  quali,  tra
l'altro, e' stata rifinanziata la citata  legge  n.  211/1992  ed  e'
stato  previsto   un   apporto   finanziario   statale   nel   limite
rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i  sistemi
di trasporto rapido di  massa  (metropolitane,  filobus,  impianti  a
fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100  per  cento  per  gli
interventi sulle ferrovie in gestione governativa; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,  convertito
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con  il  quale,  presso  l'allora
Ministero dei trasporti e della navigazione, e'  stata  istituita  la
suddetta C.A.V. con il compito di  supportare  il  titolare  di  quel
Dicastero nell'attivita' di coordinamento  degli  interventi  di  cui
alla citata legge n. 211/1992,  in  particolare  nelle  attivita'  di
predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi  assegnati
alla stessa legge e nel monitoraggio dello stato di attuazione  degli
interventi di trasporto rapido di massa; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
93  («Regolamento  recante  "Riordino,  ai  sensi  dell'art.  29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248,  degli  organi  collegiali  ed  altri  organismi
operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi  o
regolamenti"»),  con  il  quale  e'  stata,  tra  l'altro,  prorogata
l'operativita' della commissione di cui al richiamato  art.  2  della
citata legge n. 1042/1969 e della C.A.V.; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario», che all'art. 12, comma 6, prevede che, a  decorrere  dalla
data di  scadenza  degli  organismi  collegiali  operanti  presso  le
pubbliche Amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'art. 68,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte
dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti
uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali essi operano; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  e  visto  in
particolare l'art. 8, comma 9-bis, che dispone che il Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,  istituisca  un
Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 gennaio 2013, n. 27, con il quale e'  stato  istituito  il  citato
Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi; 
  Viste le delibere con le quali  questo  Comitato  ha  assegnato  le
risorse  di  cui  alle  leggi  citate  in   esordio,   ammettendo   a
finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite  graduatorie
redatte dalla C.A.V., e provveduto a rimodulare le stesse risorse; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la nota 3 luglio 2014, n. 25901, con la  quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa   relazione   della
competente Direzione  generale  per  il  trasporto  pubblico  locale,
subentrata  alla  citata  C.A.V.,  ha  formulato,  tra  l'altro,   la
richiesta di  autorizzazione  all'utilizzo  delle  economie  di  gara
relative all'intervento di Verona; 
  Vista la nota 30 luglio 2014, n. 4195, con la  quale  il  Ministero
sopra richiamato ha fornito ulteriori elementi istruttori; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e, in  particolare,  per  quanto
concerne l'intervento  relativo  al  «Nuovo  sistema  filoviaro»  del
Comune di Verona: 
    che la delibera 26 giugno 2009,  n.  28  (Gazzetta  Ufficiale  n.
270/2009), ha approvato la sostituzione dell'originaria  «Tranvia  S.
Michele - Stazione FS - Stadio» nel Comune di Verona con una  filovia
caratterizzata da un vincolo di tipo immateriale e  con  possibilita'
di marcia autonoma mediante motore termico ausiliario; 
    che l'intervento,  che  si  sviluppa  per  23,8  km,  include  il
tracciato della precedente 1^ tratta  della  citata  tranvia  tra  S.
Michele e  lo  stadio,  il  tracciato  della  2^  tratta  con  alcuni
inserimenti  ed  esclusioni  e  un  deposito,  in   prossimita'   del
parcheggio scambiatore di Verona sud; 
    che il sistema ha un costo di 143,053 milioni di euro,  al  netto
dell'IVA, e fruisce di un contributo di 85,832 milioni di euro,  pari
al 60 per cento del costo stesso; 
    che con la citata delibera n. 28/2009 il Comitato  ha  stabilito,
tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
promuovesse la modifica dell'allora vigente  Accordo  procedimentale,
prevedendo l'aggiornamento della tempistica dell'intervento, pena  la
revoca del contributo; 
    che con la successiva delibera 6 dicembre 2011, n.  90  (Gazzetta
Ufficiale  n.  59/2012),  preso  atto  del  mancato  rispetto   della
tempistica sopra citata per fattori indipendenti dalla  volonta'  dei
soggetti coinvolti nell'intervento,  il  Comitato  ha  previsto,  tra
l'altro, che il suddetto Ministero trasmettesse alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  la  programmazione  ed  il
coordinamento   della   politica   economica   (DIPE)   un    accordo
procedimentale fra lo stesso Ministero, il  Comune  di  Verona  e  il
soggetto attuatore dell'intervento (l'Azienda mobilita'  trasporti  -
AMT), in  cui  individuare  il  30  aprile  2011  quale  termine  per
l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e prevedere la tempistica per
le date di stipula del contratto d'appalto e di consegna dei lavori; 
    che  il  progetto  elaborato  dall'ATI,  vincitrice  dell'appalto
concorso per la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la
fornitura  dei  veicoli,  presentato  da  AMT  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a fine 2011, e' stato oggetto di nulla
osta tecnico ai fini della sicurezza sulle parti  infrastrutturali  e
impiantistiche non connesse alla tecnologia di sistema  e  di  parere
tecnico-economico favorevole, per un importo complessivo  di  119,025
milioni di euro (al netto di  IVA),  importo  non  comprensivo  degli
oneri per la sicurezza; 
    che   il   relativo   contributo   e'   stato    conseguentemente
rideterminato dal citato Ministero in 71,415 milioni di euro, pari al
60 per cento del predetto costo; 
    che il confronto tra il costo del progetto finanziato  da  questo
Comitato con la citata delibera n. 28/2009, pari a 143,053 milioni di
euro, e il succitato costo di 119,025 milioni di euro, integrato  con
l'inclusione degli oneri per la sicurezza (0,707 milioni di  euro)  e
ammontante quindi a 119,732 milioni di euro, evidenzia  economie  per
23,321 milioni di euro; 
    che l'intervento e' costituito da 4 linee di filobus (1A, 1B,  2A
e 2B) che seguono le direttrici principali nord-sud  ed  est-ovest  e
che i 37 veicoli di 18  m.  previsti  dal  progetto  sono  snodati  e
gommati, alimentati elettricamente  da  una  linea  bifilare  e  sono
comunque  in  grado   di   marciare   autonomamente   grazie   a   un
motogeneratore alimentato a gasolio EURO 6, omologato per  effettuare
il servizio di linea anche in marcia alternativa; 
    che  i  veicoli  dispongono  inoltre  di  un  sistema  di   guida
automatico per l'accostamento di precisione alla banchina,  da  usare
su vie di corsa specificamente preparate, si' che con  tale  sistema,
che  prevede  la  collocazione  di  magneti  all'interno  del   manto
stradale, senza necessita' di alimentazione e di manutenzione, fra il
veicolo e l'infrastruttura non e' presente alcun vincolo fisico; 
    che, nell'ambito dell'istruttoria tecnico-economica di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  l'intervento  e'
stato oggetto di adeguamenti progettuali, relativi alle pensiline  di
fermata e derivanti dal recepimento delle prescrizioni  formulate  in
Conferenza di servizi; 
    che  i  suddetti  adeguamenti  progettuali  sono  stati  valutati
favorevolmente dal Comitato tecnico permanente per la  sicurezza  dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi, che si e' espresso  con  voto
23 aprile 2014, n. 25; 
    che il costo complessivo dell'intervento,  al  lordo  dei  citati
oneri per la sicurezza, e' stato quantificato in 130,711  milioni  di
euro: rispetto al costo di 119,025 milioni di  euro,  sul  quale  era
stato calcolato il citato  contributo  di  71,415  milioni  di  euro,
l'intervento ha quindi registrato un  incremento  in  valore  pari  a
11,686 milioni di euro; 
    che, con provvedimento 13 maggio  2014,  n.  R.D.  82,  i  citati
adeguamenti progettuali sono stati inoltre oggetto di nulla  osta  ai
fini della sicurezza e hanno  ricevuto  il  parere  tecnico-economico
favorevole  del  predetto  Ministero,  che  ha  ritenuto  congruo  il
succitato costo complessivo di 130,711 milioni di euro; 
    che  per  il  finanziamento  del  citato  costo  aggiornato,   il
Ministero istruttore propone l'utilizzo di quota parte delle economie
di gara, tale da contenere il finanziamento statale a 78,427  milioni
di euro, pari al tetto massimo del 60 per cento  del  predetto  costo
aggiornato; 
    che, in particolare, tenuto conto  che  la  quota  statale  delle
succitate economie e' pari a 13,993 milioni di euro (il 60 per  cento
dei citati 23,321 milioni di euro), l'utilizzo di economie per  7,012
milioni di euro consente di  elevare  il  finanziamento  pubblico  al
suddetto importo di 78,427 milioni di euro; 
    che il cofinanziamento dell'intervento e' assicurato da un  mutuo
garantito dal Comune e dal gestore del trasporto pubblico locale; 
  Ritenuto di includere, tra gli obblighi del soggetto aggiudicatore,
quello  di  assicurare  a  questo   Comitato   flussi   costanti   di
informazioni, coerenti per contenuti e modalita' con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma  5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' autorizzato l'utilizzo di quota parte delle economie di gara,
pari a 7,012 milioni di euro, per  la  realizzazione  dell'intervento
del Comune di Verona denominato «Nuovo sistema filoviario» di cui  in
premesse, il cui costo ammissibile a finanziamento ammonta a  130,711
milioni di euro. 
  2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  vigilera'
sull'attuazione della  presente  delibera,  sollecitando  i  soggetti
interessati  ad  adottare  tutte  le  misure   per   una   tempestiva
realizzazione dell'opera di cui al precedente punto 1. 
  3. I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una  spesa
per rotabili, che siano  almeno  in  parte  a  carico  della  finanza
pubblica, dovranno  assicurare  che  i  rotabili  stessi  restino  di
proprieta' pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara. 
  4. Restano  ferme  le  direttive  formulate  in  precedenza  e  non
esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso  l'onere
di relazione annuale, da espletare entro il 31 gennaio di  ogni  anno
fino alla completa realizzazione del programma di interventi. 
  5. Il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento di cui
al suddetto punto 1, ai  sensi  della  citata  delibera  n.  24/2004,
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile concernente l'intervento stesso. 
  6. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento di cui al citato punto
1 dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni
coerenti per contenuti e modalita' con  il  sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui al richiamato art. 1  della  legge
n. 144/1999. 
    Roma, 1° agosto 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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