IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della
Costituzione;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi -
tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali
dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremi, sul sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
che al comma 3 stabilisce che il programma triennale deve prevedere
un ordine di priorita' e che nell'ambito di tale ordine e' annoverato
anche il completamento dei lavori gia' iniziati;
Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei
lavori;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di
fattibilita';
Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione
di beni e servizi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;
Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011
con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome
allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM;
Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
23/DES-4LP del 16 maggio 2014;
Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di
istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale delle opere pubbliche
incompiute;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 recante
"Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe
delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
Decreta:
Art. 1
Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari
delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo
svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici,
adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. I limiti di cui all'art. 128, commi 1 e 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo
complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione
risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri
soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli
appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3,
competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte
delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva
competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 e'
disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede
tipo allegate al presente decreto.