IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183" 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di  recepimento  della
direttiva   2006/39/CE   della    Commissione    europea,    relativo
all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di  alcune
sostanze attive che ora figurano nel regolamento (UE) 540/2011  della
Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva pirimicarb; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
pirimarb decade il 31 gennaio 2017, come  indicato  nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che
modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga fino al 30 aprile 2018,
il periodo di approvazione di alcune sostanze attive, tra cui  quello
della sostanza attiva pirimicarb; 
  Visti il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876)  e
del suo prodotto copia APHOX (reg. n.  14091)  dell'Impresa  Syngenta
Italia S.p.a.; 
  Viste l'istanza presentata dall'Impresa  titolare  della  succitata
registrazione  volta  ad  ottenere  la  ri-registrazione  secondo   i
principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla  base
del dossier A 13214B presentato dall'impresa Syngenta Italia S  .p.a,
conforme ai requisiti  richiesti  dall'applicazione  del  regolamento
(UE) n. 545/2011 della Commissione europea; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'arte 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194,  ha  preso  atto
della conclusione della valutazione  sopracitato  dossier  dossier  A
13214B, svolta dall'Universita' di Pisa, al fine di ri-registrare  il
prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino  30  aprile  2018,  alle
condizioni di  impiego  previste  dalla  direttiva  2006/39/CE  della
Commissione europea; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  della  registrazione
dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato a quanto richiesto
dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente  decreto  sono  attualmente  in  commercio  con  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al
presente decreto le etichette adeguate secondo i principi uniformi ma
conformi  alle  suddette  direttive   in   materia   classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; 
  Vista altresi' la  nota  con  la  quale  la  ditta  titolare  delle
registrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione
ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al
presente decreto, sia le etichette conformi alle  suddette  direttive
in  materia  classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura   delle
sostanze pericolose che le etichette trasmesse dall'Impresa titolare,
in  adempimento  dell'obbligo  di  classificazione   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  pirimicarb,  il  prodotto
fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876) ed il  suo  prodotto  copia
APHOX (reg.  n.  14091)  dell'Impresa  Syngenta  Italia  S.p.a,  alle
condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE e valutate  secondo  i
principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE)  n.  546/2011  della
Commissione europea, sulla base del dossier presentato,  conforme  ai
requisiti  riportati  nel  regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
Commissione europea, 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio". 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  30  aprile  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  pirimicarb,  il  prodotto
fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876) ed il  suo  prodotto  copia
APHOX (reg. n. 14091) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a, secondo  la
composizione, le condizioni e  le  colture  riportate  nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in  allegato  al
presente decreto. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, e' consentita non oltre il 31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non  ai
criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008,  sono
concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61  del  suddetto
regolamento. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate  second  principi  uniformi,  sia  nella
versione  munita   di   classificazione   conforme   alle   direttive
67/548/CEE1999/45/CE, sia nella versione  munita  di  classificazione
stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute  www.salute.govit,  nella  sezione  "Banca
dati". 
    Roma, 7 novembre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco