IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008,
per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata l'8 febbraio 2013 dal Consorzio di
tutela vini di Cagliari, con sede legale in Cagliari, largo Carlo
Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A. di Cagliari, intesa ad ottenere il
riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al
comma 1 e 4 del citato art. 17 per le DOC «Giro' di Cagliari»,
«Nuragus di Cagliari» «Nasco di Cagliari» e «Cagliari»;
Considerato che le DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari»,
«Nasco di Cagliari» e «Cagliari» sono state riconosciute a livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo
n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi
dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73
del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio tutela vini
di Cagliari alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale
16 dicembre 2010;
Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 del decreto
legislativo n. 61/2010 per le DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di
Cagliari», «Nasco di Cagliari». Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo,
«Valoritalia S.r.l.», con nota prot. n. 147/14/C del 31 ottobre 2014,
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulle denominazioni
«Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»;
Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari non ha,
invece, dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 17 del
decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cagliari»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela vini di Cagliari, ai sensi dell'art. 17, comma 1
del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le
DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal
comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le
DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari».
Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n.
1308/2013.