IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel
territorio della regione Lombardia;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Dispone:
Art. 1
Nomina Commissario e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, il Direttore generale sicurezza, protezione
civile ed immigrazione della regione Lombardia e' nominato
Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei Sindaci dei
comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle
Province interessate, nonche' delle strutture organizzative e del
personale della regione Lombardia e degli enti pubblici dipendenti.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse
finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da
sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di
prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate
dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli Enti locali previo resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
Avvertenza: «Gli allegati tecnici alla presente
ordinanza sono consultabili nel sito istituzionale del
Dipartimento della protezione civile:
www.protezionecivile.it», sezione «provvedimenti».