IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano
l'imposta municipale propria;
Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del
2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si
applica, tra l'altro, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base
al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984;
Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal
comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in
base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta
2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra
terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;
Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il quale prevede che i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone
montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;
Visto il citato comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il quale stabilisce che con apposito decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor
gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva
indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di
collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;
Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16
del 2012 in base al quale dalle disposizioni di cui allo stesso comma
5-bis deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non
inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il quale prevede che il recupero del maggior gettito, come
risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto
previsto dal primo periodo del medesimo comma 5-bis, e' operato, per
i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana
e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto direttoriale 29 luglio 2014 concernente la
trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva
indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di
collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU;
Vista la legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano del
23 aprile 2014, n. 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile 2014, che
istituisce l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione
delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche
relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art.
80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;
Tenuto conto dell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inviato con email
dell'8 agosto 2013 e della nota protocollo n. 00053080 P, di pari
data, nella quale l'ISTAT ha precisato che l'elenco inviato e' stato
formulato sulla base dei dati aggiornati all'ultimo censimento
agricoltura - periodo di riferimento giugno 2010 - e ha, altresi',
indicato la serie di informazioni relative a ciascun comune esistente
alla predetta data;
Tenuto conto dei dati trasmessi dai comuni ai sensi del decreto
direttoriale 29 luglio 2014;
Tenuto conto che le elaborazioni, effettuate sulla base delle
disposizioni sopra riportate, hanno modificato il perimetro
applicativo dell'esenzione delineato dalla circolare 14 giugno 1993,
n. 9, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993, in modo tale da determinare sia un maggior
gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, da
recuperare sulla base delle procedure di cui al predetto comma 5-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, sia, per alcuni comuni,
una perdita di gettito da rimborsare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1
Ambito applicativo
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto
il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta
municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali
immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla
copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.