IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto-legge  15  maggio  1946,  n.  455,  convertito  nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive  modificazioni
e integrazioni ed in  particolare  l'art.  12  secondo  il  quale  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I,
lettera v); 
  Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
europeo per la pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013,  approvato  da  ultimo  dalla  Commissione   Europea   con
decisione C (2014) 5164 del 18 luglio  2014  recante  modifica  della
decisione  C(2007)  6792,  del  19  dicembre  2007,  che  approva  il
programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per
la pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione  2007-2013,
modificata dalla  decisione  della  Commissione  C(2010)  7914  della
Commissione dell'11 novembre 2010 e  dalla  decisione  di  esecuzione
C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  del  22  maggio
2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio per l'aiuto  finanziario  dell'Unione  a  favore  delle
misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo  delle
attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013); 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 1 del 19 giugno
2014; 
  Visto il d.d. n. 11 del 27  giugno  2013  con  il  quale  e'  stato
adottato il documento «Criteri di ammissibilita' per  la  concessione
degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della  Cabina  di
regia del 27 giugno 2013; 
  Considerato  che  la   dotazione   finanziaria   complessiva,   per
l'attuazione delle  misure  dell'Asse  prioritario  1  -  Misure  per
l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del  Reg.  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio  del  27  luglio  2006  che  rientrano  nella
competenza   dell'Autorita'   di   gestione   risulta   essere   pari
complessivamente ad Euro 244.206.564,00 di  cui  Euro  176.621.696,00
destinati   alle   Regioni   dell'Obiettivo   convergenza   ed   Euro
67.584.868,00  destinati   alle   Regioni   dell'Obiettivo   non   di
convergenza; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2014,  registrato  alla
Corte dei conti  il  12  agosto  2014  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  193  del  21
agosto 2014, che  dispone  le  interruzioni  temporanee  obbligatorie
delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali  la  licenza
autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti
a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,   reti   gemelle   a
divergenti, per l'annualita' 2014; 
  Ritenuto di dare  attuazione  all'art.  1,  comma  3  del  suddetto
decreto del 23 luglio 2014 che rinvia ad un successivo  provvedimento
ministeriale l'individuazione delle risorse  per  l'erogazione  degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione  temporanea
obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; 
  Considerato che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto  in
favore delle imprese di pesca, deve essere  determinato  in  funzione
della stazza dell'imbarcazione e  del  numero  dei  giorni  di  pesca
effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati  nel  rispetto
dei massimali della tabella ivi previsti; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di  cui  al
citato regolamento FEP n.  1198/2006  per  il  cofinanziamento  della
Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca -
Asse Prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio  del  27
luglio 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Aiuto alle imprese di pesca 
 
  1.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a
divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto
ministeriale del 23 luglio  2014  e  rispettato  le  misure  tecniche
successive all'interruzione temporanea di cui all'art.  4,  comma  1,
del predetto decreto e' erogato un aiuto con  le  modalita'  indicate
nel presente articolo. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  misura  di  fermo
obbligatorio di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  fino  a
concorrenza massima  di  Euro  11.000.000,00  (undicimilioni/00),  si
provvede con le specifiche assegnazioni  dell'Asse  prioritario  1  -
Misure per l'adeguamento della flotta  da  pesca  comunitaria  -  del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. 
  3. Gli aiuti di cui  al  comma  1  sono  concessi  in  applicazione
dell'art. 24,  paragrafo  I,  lettera  v)  del  Regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. 
  4. Gli aiuti di cui al presente  articolo  sono  corrisposti  nella
misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati
per il numero di giorni lavorativi di fermo  effettuati  nei  periodi
stabiliti dall'art. 2 del decreto del 23 luglio 2014, in  conformita'
al disposto del Programma Operativo dell'intervento  comunitario  del
Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione
2007-2013. 
  5. Non accedono  agli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  le
imprese che non abbiano  rispettato  le  misure  tecniche  successive
all'interruzione  temporanea  e/o  che  abbiano  sbarcato   personale
imbarcato nei  dieci  giorni  precedenti  l'inizio  dell'interruzione
temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o
sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili  al
beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto. 
  6. Con decreto del  direttore  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del  presente
decreto. 
  7.  Gli  eventuali  aiuti  concessi  alle  imprese  di  pesca   che
effettuano  l'interruzione  temporanea,  disposta  con  provvedimento
regionale ai sensi dell'art.  6  del  decreto  del  23  luglio  2014,
gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali.