IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del
2005, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 69 che, «per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia
digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale
di cittadini e imprese» (SPID) e demanda a un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione delle caratteristiche
del sistema SPID, nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' attraverso cui le imprese possono avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per
l'Italia digitale;
Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie L 257 del 28
agosto 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014
con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato nominata
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale;
b) attributi: informazioni o qualita' di un utente utilizzate per
rappresentare la sua identita', il suo stato, la sua forma giuridica
o altre caratteristiche peculiari;
c) attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di
nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale,
nonche' il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del
documento d'identita' utilizzato ai fini dell'identificazione;
d) attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile,
l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale,
nonche' eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia,
funzionali alle comunicazioni;
e) attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni
professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di
attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;
f) autenticazione informatica: verifica effettuata dal gestore
dell'identita' digitale, su richiesta del fornitore di servizi, della
validita' delle credenziali di accesso presentate dall'utente allo
stesso gestore, al fine di convalidarne l'identificazione
informatica;
g) codice identificativo: il particolare attributo assegnato dal
gestore dell'identita' digitale che consente di individuare
univocamente un'identita' digitale nell'ambito dello SPID;
h) credenziale di accesso: il particolare attributo di cui l'utente
si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo
sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati
erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;
i) fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della societa'
dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di
un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti
attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di
servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica
dell'utente ai gestori dell'identita' digitale e ne ricevono l'esito.
I fornitori di servizi, nell'accettare l'identita' digitale, non
discriminano gli utenti in base al gestore dell'identita' digitale
che l'ha fornita;
l) gestori dell'identita' digitale: le persone giuridiche
accreditate allo SPID che, in qualita' di gestori di servizio
pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano,
rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal
medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi
inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione
dell'identita' digitale degli utenti, la distribuzione e
l'interoperabilita' delle credenziali di accesso, la riservatezza
delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli
utenti;
m) gestori di attributi qualificati: i soggetti accreditati ai
sensi dell'art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la
validita' di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di
servizi;
n) identificazione informatica: l'identificazione di cui all'art.
1, comma 1, lettera u-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (di seguito «CAD»);
o) identita' digitale: la rappresentazione informatica della
corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e
registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al presente
decreto e dei suoi regolamenti attuativi;
p) revoca dell'identita' digitale: disattivazione definitiva
dell'identita' digitale;
q) sospensione dell'identita' digitale: disattivazione temporanea
dell'identita' digitale;
r) registrazione: l'insieme delle procedure informatiche,
organizzative e logistiche mediante le quali, con adeguati criteri di
gestione e protezione previsti dal presente decreto e dai suoi
regolamenti attuativi, e' attribuita un'identita' digitale a un
utente, previa raccolta, verifica e certificazione degli attributi da
parte del gestore dell'identita' digitale, garantendo l'assegnazione
e la consegna delle credenziali di accesso prescelte in modalita'
sicura;
s) registro SPID: registro, tenuto dall'Agenzia, accessibile al
pubblico, contenente l'elenco dei soggetti abilitati a operare in
qualita' di gestori dell'identita' digitale, di gestori degli
attributi qualificati e di fornitori di servizi;
t) servizio qualificato: servizio per la cui erogazione e'
necessaria l'identificazione informatica dell'utente;
u) SPID: il Sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito ai
sensi dell'art. 64 del CAD, modificato dall'art. 17-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
v) utente: persona fisica o giuridica, titolare di un'identita'
digitale SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un fornitore
di servizi, previa identificazione informatica.