IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante
"codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; 
  Visto  in  particolare  l'art.  64,  comma  1,  che   dispone   che
l'ammissione agli esami per il conseguimento delle  patenti  nautiche
e' suordinata  al  pagamento  di  un  diritto  commisurato  al  costo
sostenuto  dall'amministrazione  per  la  gestione   delle   relative
procedure; 
  Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del  predetto
diritto e' stabilito  annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto ministeriale  12  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   il   13   settembre   2013,   relativo    alla
"Determinazione dei diritti da corrispondere  per  l'ammissione  agli
esami per il conseguimento delle patenti  nautiche"  per  il  periodo
dall'13 ottobre al 13 ottobre 2014; 
  Considerato che non si sono  rilevati  costi  aggiuntivi  sostenuti
dall'amministrazione  per  la  gestione  delle   procedure   relative
all'esame  per  il  conseguimento  delle  patenti  nautiche  tali  da
giustificare una  variazione  dell'ammontare  della  tariffa  di  cui
all'art. 64, comma 1, determinata con  decreto  ministeriale  del  19
marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Determinazione delle tariffe 
 
  1. L'ammissione agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche, e' subordinata al pagamento  di  un  diritto  pari  a  euro
20,00, per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro
60,00 per la categoria B.