IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica, ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1, gli  articoli  29,
31-33 concernenti i  requisiti  delle  domande  per  l'autorizzazione
all'immissione sul mercato e l'art. 35; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in data 7 agosto 2014 dall'impresa Oxon
Italia SpA, con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, intesa  ad
ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del  prodotto
fitosanitario denominato Sparrow GEO, contenete  la  sostanza  attiva
lambda cialotrina,  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato
Ercole registrato al n.15901, ai sensi dell'art. 33  del  Regolamento
(CE) 1107/2009, con decreto direttoriale in  data  11  ottobre  2013,
dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e s.m.i., ed in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto  di  riferimento  Ercole
registrato al n.15901; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la
sostanza attiva Lambda-cialotrina e' stata  considerata  approvata  a
norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle medesime condizioni  di
cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validita' fino al 31
dicembre  2015,  data  di  scadenza   attribuita   al   prodotto   di
riferimento, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del sopracitato Reg. (UE)
n. 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  a decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'impresa Oxon Italia SpA,  con  sede  legale  in  Milano,  via
Carroccio, 8, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato Sparrow  GEO  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,25 - 0,5 - 1 - 5 -
10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 50. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera: 
    Sipcam Inagra S.A. - Sueca (Valencia) - Spagna. 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    Isagro S.p.A. - Aprilia (LT); 
    Sipcam SpA- Salerano sul Lambro (LO), 
  nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    Sinapak srl - Stradella (PV); 
    Kollant srl - Maniago (PN). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.16166. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della
Salute del 14 gennaio 2014. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 1° ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco