IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e  che
reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  e   successive
modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista  la  domanda  dell'8  giugno  2011  presentata   dall'Impresa
Makhteshim chemical works Ltd con sede legale in P.O.B.  60  -  84100
Beer-Sheva - Israele, rappresentata  in  Italia  da  Makhteshim  Agan
Italia Srl con sede legale in via Zanica n. 19  -  24050  Grassobbio,
Bergamo  diretta  ad   ottenere   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato Mait  2007  contenente  la  sostanza  attiva
bupirimate; 
  Visti gli  atti  successivi  con  i  quali  e'  stata  cambiata  la
denominazione  sociale  delle  imprese  sopra  citate  da  Makhteshim
chemical works Ltd a Adama  Makhteshim  Ltd.  e  da  Makhteshim  Agan
Italia Srl ad Adama Italia Srl. 
  Viste le successive note ed integrazioni alla domanda con le  quali
si chiede anche il cambio di nome e  composizione  da  Mait  2007  ad
Orius P e da Bupirimate a Tebuconazolo e Procloraz; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2012 tra  il  Ministero  della
Salute ed il Centro  Internazionale  per  gli  Antiparassitari  e  la
Prevenzione Sanitaria di Milano (ICPS), per l'esame delle istanze  di
prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui  al
decreto legislativo n. 194/95. 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 agosto  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione 19 dicembre 2008; 
  Visto il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.  1143/2011  del  10
novembre 2011 che approva la sostanza attiva procloraz,  fino  al  31
dicembre 2021, in conformita' del regolamento (CE)  n  1107/2009  che
modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/ 2011 e
la decisione della Commissione 2008/934/CE. 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
sono ora considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Adama
Italia Srl a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 settembre 2014 con la quale e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro  4
mesi dalla sopra citata data del 9 settembre 2014; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 settembre 2014  da  cui  risulta
che l'Impresa  Adama  Italia  Srl  ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Orius P  fino  al  31  dicembre
2021  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
procloraz; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Adama Makhteshim Ltd con sede legale in P.O.B. 60 - 84100
Beer-Sheva - Israele, legalmente rappresentata  in  Italia  da  Adama
Italia Srl con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio  (BG)  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato Orius P con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  31  dicembre
2021,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
procloraz riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e L 1-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Adama Makhteshim Ltd
- Beer-Sheva (Israele). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.13913. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 2 ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco