IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i
terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile  di
fine esercizio finanziario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine di  pagamento  dei  terreni  agricoli  montani  a
  seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
  66 
  1. Il termine per il  versamento  dell'imposta  municipale  propria
(IMU), relativa al  2014,  dovuta  a  seguito  dell'approvazione  del
decreto interministeriale di cui al  comma  2  dell'articolo  22  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 26  gennaio  2015.
Nei comuni nei  quali  i  terreni  agricoli  non  sono  piu'  oggetto
dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo  7,  comma  1,
lettera h),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,
l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto  dell'aliquota
di base fissata  dall'articolo  13,  comma  6,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti  comuni  non  siano  state
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 
  2. I Comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior  gettito
IMU, risultanti  dal  decreto  interministeriale  di  cui  al  citato
articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul  bilancio  2014,  a
fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo  di
solidarieta' comunale. I comuni interessati  dalla  compensazione  di
cui  all'ultimo  periodo  del  medesimo  articolo   22,   in   deroga
all'articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali,  accertano
la relativa entrata quale  integrazione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale per il medesimo esercizio 2014.