Estratto determina n. 1394/2014 del 26 novembre 2014 
 
    Medicinale: AMOXICLAVE. 
    Titolare AIC: EG S.p.A. via Pavia n. 6 - 20136 - Milano. 
    Confezioni: 
      «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine in
carta/PE/AL/PE AIC n. 042173043 (in base 10) 1870MM (in base 32); 
      «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine in
carta/PE/AL/PE AIC n. 042173056 (in base 10) 187ONO (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Granulato per sospensione orale. 
    Composizione: Ogni bustina contiene: Principio attivo: 
      Amoxicillina triidrata corrispondente a 875 mg di amoxicillina; 
      Potassio  clavulanato  corrispondente  a  125   mg   di   acido
clavulanico. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
AMOXICLAVE e' la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.