IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
ss.mm.;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 e
ss.mm.;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con il
quale e' stato istituito il Centro di referenza nazionale per
l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina
dell'apicoltura";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004,
recante "Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del
Tropilaelaps spp" che ha disposto che "All'elenco delle malattie a
carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e
Tropilaelaps spp";
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2008,
recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di
crisi";
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche
agricole 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe
apistica nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013,
n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010 n. 183" ed, in particolare, l'art. 10 "Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro malattie animali";
Rilevato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza
nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie ha confermato, per la prima volta sul
territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero Aethina Tumida
in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro, in provincia di
Reggio Calabria;
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 18842 del 12
settembre 2014 con la quale, tra le misure disposte, e' stata
prevista la distruzione degli apiari nei quali e' stata rilevata
l'infestazione da Aethina tumida;
Considerato che la Regione Calabria, con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto, tra
l'altro, nel caso di rilevamento di adulti o di stadi larvali di
Aethina tumida, la chiusura di tutte le aperture delle arnie
dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e
la contestuale bonifica del terreno;
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 20069 del 1
ottobre 2014 con la quale e' stato disposto un Protocollo per il
controllo ufficiale degli alveari al fine di stabilire l'eventuale
infestazione da Aethina tumida su tutto il territorio nazionale,
nonche' sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione di un piano
di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio;
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23341 del 7
novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte
del Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie di presenza di Aethina
tumida in Provincia di Siracusa, e' stata disposta la distruzione
dell'apiario infestato e l'esecuzione delle attivita' di sorveglianza
nelle aree circostanti;
Rilevato che allo stato attuale, nelle more della individuazione
della prevalenza della infestazione nonche' della disponibilita' di
misure alternative di contenimento, l'unico mezzo per contrastare la
diffusione della infestazione, e quindi perseguirne l'eradicazione,
e' la distruzione degli apiari riscontrati infestati da Aethina
tumida dalla Autorita' competente;
Considerato che, a seguito dell'effettuazione delle azioni di
eradicazione deve essere garantita l'erogazione di indennizzi agli
allevatori;
Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18
novembre 2014;
Si dispone
Art. 1
Oggetto
1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di
eradicazione nei confronti della infestazione da Aethina tumida negli
apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della
infestazione e della disponibilita' di misure alternative di
contenimento.
2. A seguito della conferma di infestazione da Aethina tumida, in
una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione
di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api
regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare
uova, larve o adulti di Aethina tumida.