IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione, del 16 giugno 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
agricolo di orientamento e di garanzia  (FEAOG)  e  che  modifica  ed
abroga taluni regolamenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema   di
identificazione  e   di   registrazione   dei   bovini   e   relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre
2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
degli animali  delle  specie  ovina  e  caprina  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 792/2009  della  Commissione,  del  31
agosto 2009, che stabilisce le  modalita'  con  le  quali  gli  Stati
membri notificano alla Commissione  le  informazioni  e  i  documenti
necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune  dei
mercati, del regime  dei  pagamenti  diretti,  della  promozione  dei
prodotti   agricoli   e   dei   regimi   applicabili   alle   regioni
ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, «Regolamento recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», con il
quale si stabiliscono le modalita' del perfezionamento delle intese e
il procedimento in caso di mancata intesa; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000,  n.  188,  concernente
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  27
maggio 1999, n. 165, recante  soppressione  dell'AIMA  e  istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2000,
n. 437, «Regolamento recante modalita' per la  identificazione  e  la
registrazione dei bovini»; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,  recante
«Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi  pubblici  del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei  prezzi  nelle
filiere agroalimentari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231; 
  Visto l'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10,  recante  «Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,
della legge 11 novembre 2011, n.  180  «Norme  per  la  tutela  della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana -  Serie  generale  n.  191  del  16  agosto  2004,  recante
«Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica  agricola
comune»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del  22  settembre  2009,
concernente  disposizioni   per   l'attuazione   dell'art.   68   del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale  n.  30  del  6  febbraio  2010,
recante «Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 303  del  31  dicembre
2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi  del
regolamento (CE) n. 73/2009  e  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale»; 
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle scelte nazionali di
esecuzione  della  Politica  agricola  comune,  previste  dal  quadro
regolamentare sui nuovi pagamenti diretti; 
  Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al  Governo  in
materia di politica agricola comune; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  nella
seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa  sul  documento
concernente «La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE)  n.
1307/2013»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
nella seduta del 31 luglio 2014, e' stato  approvato  il  sopracitato
documento «La nuova PAC: le scelte nazionali -  Regolamento  (UE)  n.
1307/2013,  consentendo,  in  tal  modo,  di  comunicare   all'Unione
europea, entro il termine stabilito del 1°  agosto  2014,  le  scelte
nazionali relative all'applicazione della  riforma  della  nuova  PAC
fino al 2020; 
  Considerato che l'art. 24, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013 consente di limitare il numero  dei  diritti  all'aiuto  da
assegnare agli agricoltori e che tale  limitazione  puo'  determinare
situazioni di difficolta' agli allevatori che esercitano  la  propria
attivita' nelle zone montane; 
  Ritenuto  opportuno  applicare  limiti  all'utilizzo  dei   diritti
all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche
difficili  e  su   superfici   di   bassa   resa   (pascoli   magri),
salvaguardando   tuttavia   gli   interessi   socio-economici   delle
popolazioni montane,  considerato  che,  in  tali  aree,  il  settore
agricolo ha un peso economico piu' rilevante e  che  il  pascolamento
garantisce la conservazione del  pascolo  in  quota  e  dei  paesaggi
tradizionali; 
  Considerato che, nel  garantire  una  distribuzione  piu'  uniforme
degli aiuti diretti - tenuto conto dei diversi ordinamenti  colturali
che caratterizzano l'agricoltura italiana - e'  opportuno  finanziare
la convergenza del  valore  dei  diritti  all'aiuto  con  la  massima
gradualita' consentita dalla normativa UE e calcolare il  valore  dei
diritti all'aiuto che gli agricoltori dovranno detenere nel 2019  con
riferimento agli importi storici; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno  mantenere  una  differenziazione  di
valore dei diritti all'aiuto; 
  Ritenuto che il metodo di calcolo del valore iniziale dei pagamenti
piu'  rispondente  all'obiettivo  di  orientare  il   sostegno   agli
agricoltori attivi e' quello individuato dall'art. 26,  paragrafo  2,
del sopracitato regolamento (UE) n. 1307/2013; 
  Ritenuto opportuno, al fine di  favorire  la  mobilita'  fondiaria,
consentire agli agricoltori di prevedere  clausole  tra  privati  nei
contratti di vendita e  di  affitto  di  azienda  o  parti  di  essa,
evitando tuttavia che trasferimenti comportino un guadagno insperato; 
  Considerato che il Piano nazionale di  selezione  genetica  per  la
resistenza alle encefalopatie spongiformi  negli  ovini,  di  cui  al
decreto del Ministero della salute  17  dicembre  2004,  affida  alle
Regioni il compito di redigere  i  piani  di  selezione  genetica  in
funzione delle razze presenti sul proprio territorio e  del  tipo  di
allevamento praticato; 
  Considerato che, il 1° agosto 2014, come previsto  dal  regolamento
(UE) n. 1307/2013, sono state  notificate  alla  Commissione  europea
tutte le scelte nazionali di attuazione; 
  Visto il documento Repertorio Atti  n.  121/CSR  del  25  settembre
2014, recante l'esito della seduta della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, dal quale e' emerso che nel corso della seduta i  Presidenti
delle regioni e delle province autonome, ad eccezione  di  uno  solo,
hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di decreto  recante
«Disposizioni nazionali  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013» e che, pertanto, non si sono create le  condizioni  di  assenso
previste dall'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  n.  281  del
1997; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con la quale nella seduta del 30 ottobre 2014, e' stato approvato  lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano,  autorizzando  il   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali ad adottarlo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Ambito 
 
  1. Il presente decreto si applica agli agricoltori  che  presentano
domanda  nell'ambito  dei  regimi  dei  pagamenti  diretti   previsti
dall'allegato I del regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.