IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalita' con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», con il quale si stabiliscono le modalita' del perfezionamento delle intese e il procedimento in caso di mancata intesa; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, «Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; Visto l'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 16 agosto 2004, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2010, recante «Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 303 del 31 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle scelte nazionali di esecuzione della Politica agricola comune, previste dal quadro regolamentare sui nuovi pagamenti diretti; Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente «La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, e' stato approvato il sopracitato documento «La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013, consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione europea, entro il termine stabilito del 1° agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020; Considerato che l'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di limitare il numero dei diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori e che tale limitazione puo' determinare situazioni di difficolta' agli allevatori che esercitano la propria attivita' nelle zone montane; Ritenuto opportuno applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri), salvaguardando tuttavia gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico piu' rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali; Considerato che, nel garantire una distribuzione piu' uniforme degli aiuti diretti - tenuto conto dei diversi ordinamenti colturali che caratterizzano l'agricoltura italiana - e' opportuno finanziare la convergenza del valore dei diritti all'aiuto con la massima gradualita' consentita dalla normativa UE e calcolare il valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovranno detenere nel 2019 con riferimento agli importi storici; Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere una differenziazione di valore dei diritti all'aiuto; Ritenuto che il metodo di calcolo del valore iniziale dei pagamenti piu' rispondente all'obiettivo di orientare il sostegno agli agricoltori attivi e' quello individuato dall'art. 26, paragrafo 2, del sopracitato regolamento (UE) n. 1307/2013; Ritenuto opportuno, al fine di favorire la mobilita' fondiaria, consentire agli agricoltori di prevedere clausole tra privati nei contratti di vendita e di affitto di azienda o parti di essa, evitando tuttavia che trasferimenti comportino un guadagno insperato; Considerato che il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, di cui al decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004, affida alle Regioni il compito di redigere i piani di selezione genetica in funzione delle razze presenti sul proprio territorio e del tipo di allevamento praticato; Considerato che, il 1° agosto 2014, come previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, sono state notificate alla Commissione europea tutte le scelte nazionali di attuazione; Visto il documento Repertorio Atti n. 121/CSR del 25 settembre 2014, recante l'esito della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal quale e' emerso che nel corso della seduta i Presidenti delle regioni e delle province autonome, ad eccezione di uno solo, hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di decreto recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» e che, pertanto, non si sono create le condizioni di assenso previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997; Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la quale nella seduta del 30 ottobre 2014, e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo; Decreta: Art. 1 Ambito 1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.