IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, contenente il testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
  Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato
in data 19 marzo 2014, recante "le regole  procedurali  di  carattere
tecnico  operativo  per  la  trasmissione   telematica   al   Sistema
Informativo del Casellario delle informazioni concernenti  l'avvenuta
morte della persona da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 20,  comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.
313"; 
  Visto l'art. 11, comma 3, del decreto 19 marzo 2014, che  fissa  al
31 dicembre 2014 il periodo transitorio, entro cui i comuni  che  non
hanno  provveduto  ad  attivare  la   trasmissione   possono   ancora
comunicare la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui  ambito
territoriale le persone sono nate e all'ufficio locale di Roma, se le
persone sono nate all'estero  o  per  le  quali  non  si  sia  potuto
accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato; 
  Considerato che ad oggi solo 1000 comuni hanno chiesto ed  ottenuto
l'attivazione della procedura; 
  Ritenuto che occorre prevedere una proroga al predetto termine, per
dare modo ai  restanti  comuni  di  procedere  all'attivazione  della
suddetta procedura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  termine  previsto  all'art.  11,  comma  3,   del   decreto
dirigenziale 19 marzo 2014 e' prorogato al 30 giugno 2015. 
  2.  Gli  uffici   locali   provvedono   alla   restituzione   delle
comunicazioni concernenti l'avvenuta morte  delle  persone  trasmesse
dai comuni dopo il termine di cui al comma precedente.