IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per
l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con  la  quale
e' stata confermata la denominazione  di  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del  17  settembre  2013,  n.  218,  relativo  al
Regolamento recante  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,  comma  10-ter,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli
uffici di livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  definizione   delle
attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei  conti
il 13 marzo 2014; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi
medi standardizzati di gasolio  ammessi  alla  riduzione  di  accise,
modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge
di stabilita' 2014); 
  Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n.  147  prevede
che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma  517,
primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  sia  sostituita
con la percentuale del «15 per cento»; 
  Visto  il  decreto-legge  del  21  giugno  2013,  n.   69   recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. «decreto del
fare») convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge del 9
agosto 2013, n. 98, con il quale sono previste riduzioni dei  consumi
medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei  consumi  medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 20  marzo
2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014; 
  Considerato che il  citato  D.M.  26  febbraio  2002  e  successive
integrazioni e modificazioni deve recepire le  nuove  percentuali  di
riduzione dei consumi medi standardizzati  di  gasolio  ammessi  alla
riduzione di accise previste dalle citate leggi n. 147 e n. 98; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni al decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
                   forestali del 26 febbraio 2002 
 
  1.  In  attuazione  delle  intervenute  disposizioni  di  legge  in
premessa citate, per la determinazione dei consumi medi dei  prodotti
petroliferi di cui al decreto  ministeriale  del  26  febbraio  2002,
integrato e modificato dal decreto ministeriale 15 gennaio  2014,  si
applica: 
    a) la tabella in allegato 1 al presente  decreto  con  decorrenza
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; 
    b) la tabella in allegato 2 al presente  decreto  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2016.