LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116  che  ha
modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
al fine di introdurre  «Misure  di  semplificazione  a  favore  della
quotazione delle imprese e misure contabili»; 
  Viste le deleghe regolamentari conferite alla  Consob  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, contenute, in particolare, negli
articoli 105, comma 3, 106, comma 3, lettere a)  e  b),  e  comma  5,
lettere c) e d), e 112, in materia di offerte pubbliche  di  acquisto
obbligatorie, nonche' negli articoli 120, comma 4, 122, comma  2,  in
materia di obblighi di trasparenza degli assetti  proprietari  e  dei
patti parasociali e 127-quinquies in  materia  di  maggiorazione  del
voto; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Considerate, in particolare, le previsioni contenute negli articoli
9, 10, 12 e 15, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  15dicembre  2004,   sull'armonizzazione   degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, nonche' nell'art. 5  della  direttiva  2004/25/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21aprile 2004, concernente le
offerte pubbliche di acquisto; 
  Ritenuto  necessario  modificare  le  disposizioni  contenute   nel
regolamento adottato con la citata delibera del 14  maggio  1999,  n.
11971, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari
e l'osservanza delle disposizioni in materia di offerte pubbliche  di
acquisto obbligatorie nei casi di emittenti i cui  statuti  prevedono
la  maggiorazione  del  diritto   di   voto,   ai   sensi   dell'art.
127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58; 
  Ritenuto  necessario  modificare  le  disposizioni  contenute   nel
regolamento adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, avuto
riguardo agli emittenti che hanno emesso azioni con diritto  di  voto
plurimo, nei limiti  di  quanto  disposto  dall'art.  127-sexies  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Ritenuto opportuno esentare  dall'applicazione  degli  obblighi  di
comunicazione in materia di assetti proprietari le  variazioni  delle
partecipazioni in misura pari, superiore o inferiore, alla soglia del
due percento, conseguenti alle modifiche al capitale  sociale  e  dei
diritti di voto; 
  Ritenuto   opportuno   introdurre    una    specifica    previsione
regolamentare  per  i  superamenti   non   volontari   delle   soglie
percentuali  indicate  nell'art.  106  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, in materia di  offerte  pubbliche  di  acquisto
obbligatorie, conseguenti alla riduzione del numero  complessivo  dei
diritti di voto; 
  Ritenuto opportuno  modificare  le  disposizioni  regolamentari  in
materia di pubblicazione dei patti parasociali, al  fine  di  ridurre
gli oneri derivanti dalla loro applicazione sui  soggetti  che  fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  preservare  la  tutela  degli
investitori, nonche' l'efficienza e la trasparenza  del  mercato  del
controllo societario e del mercato dei capitali; 
  Considerate le osservazioni formulate dai soggetti, dagli organismi
e dalle  associazioni  di  categoria  in  risposta  al  documento  di
consultazione sulle proposte di modifica in materia di  voto  plurimo
pubblicato in data 5 novembre 2014; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento concernente la  disciplina  degli  emittenti
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con
delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni,  e'
modificato come segue: 
    1) Nella Parte I, all'art. 1, dopo  le  parole  «dell'art.  127,»
sono aggiunte le parole «dell'art.  127-quinquies,  comma  2,»  e  le
parole «dell'art. 147-ter, comma 1,  dell'art.  148,  comma  2»  sono
sostituite  dalle  parole  «dell'art.  147-ter,  commi  1  e   1-ter,
dell'art. 148, commi 1-bis e 2»; 
    2) Nella Parte II, Titolo II, Capo II, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      a) all'art. 44-bis: 
        i) al comma 1, dopo le parole «106, commi 1»,  sono  aggiunte
le parole «, 1-bis, 1-ter»; 
        ii) al comma 2, dopo le parole «106, commi 1», sono  aggiunte
le parole «, 1-bis, 1-ter»; 
        iii) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:  «5-bis.
Il presente articolo si applica  anche  ai  fini  del  calcolo  della
partecipazione rilevante nelle societa' i cui statuti  consentono  la
maggiorazione del diritto di voto o  hanno  previsto  l'emissione  di
azioni a voto plurimo.»; 
      b) dopo l'art. 44-bis, e' inserito il seguente articolo: 
      «Art. 44-bis.1 (Maggiorazione del diritto di voto  e  azioni  a
voto plurimo) -  1.  Nelle  societa'  i  cui  statuti  consentono  la
maggiorazione del diritto di voto o  hanno  previsto  l'emissione  di
azioni a voto plurimo, la partecipazione rilevante ai sensi dell'art.
106, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3,  lettera  b),  del  Testo  unico  e'
calcolata tenendo conto del numero dei diritti di voto,  esercitabili
nelle deliberazioni assembleari riguardanti la  nomina  o  la  revoca
degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, in rapporto  al
numero complessivo dei diritti di voto comunicati  dall'emittente  ai
sensi dell'art. 85-bis.»; 
      c) all'art. 44-ter, comma 1, dopo le  parole  «106,  commi  1»,
sono aggiunte le parole «, 1-bis, 1-ter»; 
      d) all'art. 45: 
        i) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'acquisto,
anche di concerto, di una partecipazione che consente di disporre del
diritto di voto in misura superiore alle  soglie  indicate  dall'art.
106, commi 1, 1-bis e 1-ter, sugli argomenti indicati  nell'art.  105
del Testo unico di  una  societa'  quotata,  ovvero  di  detenere  il
controllo  di  una  societa'   non   quotata,   determina   l'obbligo
dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106, comma  3,  lettera  a),
del  Testo  unico  quando  l'acquirente  venga  cosi'   a   detenere,
indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette  e
indirette, la partecipazione superiore alle soglie indicate dall'art.
106, commi 1,  1-bis  e  1-ter,  del  Testo  unico  in  una  societa'
quotata.»; 
        ii) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente  comma:  «1-bis.
L'obbligo  previsto  dal  comma  1  si  applica  anche  in  caso   di
superamento delle soglie indicate dall'art. 106, commi 1 e 1-ter, del
Testo unico a seguito della maggiorazione dei diritti di voto.»; 
      e) l'art. 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 46 (Consolidamento della partecipazione). - 1.  L'obbligo
di offerta di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del Testo  unico
consegue alla maggiorazione, ovvero all'acquisto, anche indiretto  ai
sensi dell'art. 45, di piu' del 5 per cento  del  numero  complessivo
dei diritti di voto ovvero del capitale rappresentato da  titoli  che
attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'art.  105
del Testo unico nell'arco di dodici mesi.»; 
      f) all'art. 49: 
        i) all'alinea del comma 1, le parole «L'acquisto non comporta
l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 del Testo unico se»  sono
sostituite dalle parole «L'obbligo di offerta previsto dall'art.  106
non sussiste se»; 
        ii) al comma 1, lettera b),  le  parole  «e'  compiuto»  sono
sostituite dalle parole «il superamento  della  soglia  rilevante  si
realizza»; 
        iii) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione  del
diritto di voto  o  hanno  previsto  l'emissione  di  azioni  a  voto
plurimo, il superamento della soglia e' determinato  dalla  riduzione
del  numero  complessivo  dei  diritti  di  voto  esercitabili  sugli
argomenti indicati dall'art.  105  del  Testo  unico,  salvo  che  il
soggetto  interessato  abbia  acquistato,  anche  di  concerto,   una
partecipazione che, calcolata in rapporto al numero  complessivo  dei
titoli emessi dall'emittente che attribuiscono il diritto di voto sui
medesimi argomenti, eccede le soglie indicate  dai  commi  1,  1-bis,
1-ter e comma 3, lettera b), dell'art. 106 del Testo unico;»; 
        iv) al comma 1, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:
«e) le soglie previste dall'art. 106, commi 1,  1-bis,  1-ter,  e  3,
lettera b), del Testo unico, sono superate e il soggetto si impegna a
cedere a parti non correlate i titoli, ovvero ridurre  i  diritti  di
voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non  esercitare  i  medesimi
diritti. Qualora a superare la soglia sia un  soggetto  abilitato  al
servizio di investimento previsto dall'art. 1, comma 5,  lettera  c),
del Testo unico che assume garanzia  nell'ambito  di  un  aumento  di
capitale ovvero di un'operazione di collocamento titoli,  il  termine
per la cessione delle azioni in eccedenza e' pari  a  diciotto  mesi,
fermo l'impegno a non esercitare i relativi diritti di voto;»; 
        v) al comma 1, lettera f), dopo le  parole  «106,  commi  1»,
sono aggiunte le seguenti parole «, 1-bis, 1-ter»; 
        vi) all'alinea del comma 4,  le  parole  «L'acquirente»  sono
sostituite dalle parole «Il soggetto interessato» e la lettera b)  e'
sostituita dalla seguente: «b) nei casi previsti dalle lettere  e)  e
f), comunica al mercato l'intenzione di  avvalersi  dell'esenzione  e
l'impegno a non esercitare i diritti di voto e a ridurre i  medesimi,
ovvero a cedere i titoli o i derivati in eccedenza  entro  i  termini
ivi previsti. Se  non  osserva  l'obbligo  di  riduzione,  ovvero  di
alienazione,  promuove  l'offerta  al  prezzo  piu'  alto  risultante
dall'applicazione dell'art. 106, comma 2, del Testo unico  ai  dodici
mesi precedenti e successivi all'acquisto.». 
  3) Nella Parte III,  Titolo  II,  Capo  II,  Sezione  VI,  all'art.
85-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:  "4-bis.  Nel
caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto  di  voto
ai sensi dell'art. 127-quinquies, ovvero l'emissione  di  azioni  con
diritto di voto plurimo  ai  sensi  dell'art.  127-sexies  del  Testo
unico,  fermo  restando  quanto  previsto   dai   commi   precedenti,
l'emittente  comunica  al  pubblico   e   alla   Consob   l'ammontare
complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni
che compongono il capitale, con le modalita'  indicate  al  comma  1,
entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di  ciascun  mese
di calendario  durante  il  quale  ha  accertato  un  aumento  o  una
diminuzione di tale ammontare, nonche'  entro  il  giorno  successivo
alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del Testo unico.». 
  4) Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 116-terdecies, comma 1, lettera c),  dopo  le  parole
"anche qualora tale diritto sia sospeso;"  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "nelle societa' i cui statuti  consentono  la  maggiorazione
del diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a  voto
plurimo, per capitale sociale si intende il  numero  complessivo  dei
diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;"; 
    b) nella Sezione I, l'art. 117 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 117 (Comunicazione delle partecipazioni  rilevanti).  -  1.
Coloro che partecipano al capitale sociale  di  un  emittente  azioni
quotate comunicano alla societa' partecipata e alla Consob: 
      a) il superamento della soglia  del  2%  nel  caso  in  cui  la
societa' non sia una PMI; 
      b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95% ; 
      c) la riduzione della partecipazione al di sotto  delle  soglie
indicate alle lettere a) e b). 
  2. Agli obblighi previsti al comma 1 sono soggetti anche coloro che
raggiungono o superano  le  soglie  indicate  dalla  lettera  b)  del
medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di  sotto  delle
medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche  del  capitale
sociale e sulla base  delle  informazioni  pubblicate  dall'emittente
azioni quotate ai sensi dell'art. 85-bis.»; 
    c) nella Sezione I, all'art. 118, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente comma: "3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di
voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando  la
disciplina del presente articolo, per partecipazioni  si  intende  il
numero  dei  diritti  di  voto  riferiti  alle  azioni   oggetto   di
comunicazione."; 
    d) nella Sezione I, all'art. 120: 
      i) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Coloro  che
detengono una partecipazione inferiore alla soglia  del  2%,  ovvero,
nel caso in cui l'emittente sia una PMI, del 5%, e aderiscono  ad  un
patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.  122,  commi  1  e  5,
lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini  degli  obblighi
di comunicazione di cui all'art. 117, relativi alle  soglie  del  5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 30%,  50%  e  66,6%,  anche  i  diritti  di  voto
riferiti alle  azioni  conferiti  nel  patto  dagli  altri  aderenti,
indicando: 
        a) i diritti di voto riferiti  alle  azioni  complessivamente
conferiti nel patto; 
        b) i propri diritti di voto riferiti  alle  azioni  conferiti
nel patto; 
        c) i propri ulteriori diritti di voto  riferiti  alle  azioni
non conferiti nel patto.»; 
      ii) al comma 3, le parole  «secondo  le  indicazioni  contenute
nell'Allegato 4B» sono soppresse; 
    e) nella Sezione I, all'art. 121, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente comma: «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
precedente, nei casi di superamento delle soglie  indicate  dall'art.
117, comma 1, o di riduzione al di sotto  delle  stesse,  conseguenti
alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia  alla  stessa,
la comunicazione e' effettuata senza indugio e comunque entro  cinque
giorni di negoziazione  dalla  successiva  pubblicazione  del  numero
complessivo dei diritti di voto  ai  sensi  dell'art.  85-bis,  comma
4-bis.». 
  5) Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) nella Sezione I, all'art. 128,  comma  1,  la  lettera  b)  e'
sostituita dalla seguente: " b) le variazioni  dei  diritti  di  voto
riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari  che  attribuiscono
diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente  o
singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni  previste
dall'art. 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni  non
debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);"; 
      b) nella Sezione II: 
      i) l'art. 129 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   129   (Contenuto   e   modalita'    di    pubblicazione
dell'estratto). - «1. L'estratto e' pubblicato  su  un  quotidiano  a
diffusione nazionale e contiene  almeno  l'indicazione  del  tipo  di
patto,  la  percentuale  complessiva  del  capitale  sociale,  avente
diritto di voto, ovvero il numero complessivo  dei  diritti  di  voto
conferiti nel patto, la denominazione dell'emittente e degli aderenti
nonche'  l'indirizzo  del  sito  internet  dove  sono  pubblicate  le
informazioni essenziali indicate nell'art. 130. Nei patti conclusi in
forma  associativa  e  in  quelli  conclusi  fra  piu'  di  cinquanta
soggetti,  le  informazioni  relative  agli  aderenti,   aventi   una
partecipazione  non  superiore  all'1%,  possono  essere   sostituite
dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti. 
      2. Contestualmente alla pubblicazione,  l'estratto  e'  inviato
alla societa' quotata che ne cura la diffusione al pubblico,  con  le
modalita'  indicate  dagli   articoli   65-quinquies,   65-sexies   e
65-septies.»; 
    ii) all'art. 130: 
      a) al comma 1, le lettere b), c),  d)  ed  e)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
        «b) il numero dei diritti di  voto  riferiti  alle  azioni  e
degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di
sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi  dell'art.  2351,
ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la  loro
percentuale  rispetto  al  numero  totale   dei   diritti   di   voto
rappresentativi del capitale sociale  e  degli  strumenti  finanziari
emessi della medesima categoria e, nel caso di  strumenti  finanziari
che attribuiscono diritti di acquisto  o  sottoscrizione,  il  numero
complessivo dei diritti di voto riferibili alle  azioni  che  possono
essere acquistate o sottoscritte; 
      c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando: 
        il numero dei diritti di voto riferiti alle  azioni  o  degli
strumenti finanziari che  attribuiscono  diritti  di  acquisto  o  di
sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi  dell'art.  2351,
ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti; 
        le percentuali dei diritti di voto riferiti  alle  azioni  da
ciascuno conferiti rispetto al numero  totale  dei  diritti  di  voto
conferiti e al numero totale delle azioni  della  medesima  categoria
rappresentative del capitale sociale;  se  il  patto  ha  ad  oggetto
strumenti finanziari che  attribuiscono  diritti  di  acquisto  o  di
sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi  dell'art.  2351,
ultimo comma, del codice  civile,  le  percentuali  di  strumenti  da
ciascuno  conferiti  rispetto  al  numero  totale   degli   strumenti
conferiti e al numero totale degli strumenti  emessi  della  medesima
categoria  nonche'  il  numero  delle  azioni  che   possono   essere
acquistate o sottoscritte; 
        il soggetto che in virtu' del  patto  esercita  il  controllo
della societa' o che e' in grado  di  determinare  la  nomina  di  un
componente dell'organo di amministrazione  o  controllo  riservata  a
strumenti finanziari. 
  Nei patti conclusi in forma associativa e in  quelli  conclusi  fra
piu' di cinquanta soggetti, le informazioni  relative  agli  aderenti
aventi  una  partecipazione  non  superiore  all'1%  possono   essere
sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali  soggetti,
del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni  complessivamente
conferiti e delle percentuali da  queste  rappresentate  rispetto  ai
parametri sopra indicati.  Entro  sette  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea   di   bilancio   della
societa', ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis
del codice civile,  e'  trasmesso  alla  societa'  stessa  un  elenco
contenente l'indicazione aggiornata delle generalita'  di  tutti  gli
aderenti e del numero dei diritti di voto  riferiti  alle  azioni  da
ciascuno conferiti. L'elenco e' reso disponibile dalla  societa'  per
la consultazione da parte del pubblico; 
      d) il contenuto e la durata del patto, precisandone la data  di
stipula e la relativa efficacia; 
      e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto  e'
depositato e la data del deposito."; 
    b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il
numero dei diritti di voto riferiti alle azioni degli aderenti e  non
conferiti al patto."; 
      iii) l'art. 131 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 131 (Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto). -  1.
In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le
informazioni previste dall'art. 130, ovvero di modifiche dei soggetti
aderenti al patto, e' pubblicato un estratto secondo le  disposizioni
dell'art. 129 contenente la notizia di tali modifiche e l'indicazione
del sito internet in cui sono pubblicate le  informazioni  essenziali
indicate all'art. 130 aggiornate alle modifiche intervenute. 
    2. In occasione di modifiche relative  esclusivamente  al  numero
dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari
conferiti nel patto e  alle  percentuali  menzionate  nell'art.  130,
comma 1,  lettere  b)  e  c),  secondo  alinea,  sono  pubblicate  le
informazioni essenziali  aggiornate  con  le  modifiche  intervenute,
entro cinque  giorni  dal  loro  perfezionamento  nel  medesimo  sito
internet indicato nell'estratto in  precedenza  pubblicato  ai  sensi
dell'art. 129, comma 1. 
    3. In deroga a quanto  disposto  dal  comma  precedente,  qualora
nessuna delle percentuali indicate dall'art. 130, comma 1, lettere b)
e c), secondo alinea, raggiunga o superi le soglie del 2%,  5%,  10%,
15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%, ovvero  si  riduca  al  di
sotto delle stesse, le modifiche sono pubblicate, con le modalita' di
cui al comma 2, entro cinque  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio
sociale, indicando la situazione al momento esistente. 
    4. Con le modalita' previste dall'art. 129, sono pubblicate: 
      a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2, del
Testo unico, la notizia del preavviso, a cura  del  recedente,  entro
cinque giorni dall'inoltro dello stesso; 
      b) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto  entro
cinque giorni dal loro perfezionamento. 
    5. Contestualmente alla pubblicazione, le informazioni essenziali
aggiornate secondo quanto disposto dai precedenti commi 2  e  3  sono
inviate alla societa' quotata  oggetto  del  patto  che  ne  cura  la
diffusione al pubblico, con  le  modalita'  indicate  dagli  articoli
65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.» 
    6) Nella Parte III, la rubrica del Titolo IV e'  modificata  come
segue: "Diritto di voto". Nel medesimo Titolo, dopo  l'art.  143-ter,
e' aggiunto il seguente Capo: 
    «Capo  III-bis  (Maggiorazione  del  diritto   di   voto).   Art.
143-quater  (Contenuto  dell'elenco).  -  1.   Nelle   societa'   che
consentono la maggiorazione del diritto di  voto,  l'elenco  previsto
dall'art. 127-quinquies, comma 2, del Testo unico, contiene almeno le
seguenti informazioni: 
      a) i dati identificativi degli azionisti  che  hanno  richiesto
l'iscrizione; 
      b) il numero delle azioni  per  le  quali  e'  stata  richiesta
l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad  esse
relativi; 
      c) la data di iscrizione. 
  2. In apposita sezione dell'elenco sono altresi' indicati: 
    a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito  la
maggiorazione del diritto di voto; 
    b) il numero delle azioni con diritto  di  voto  maggiorato,  con
indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonche'
degli atti di rinuncia; 
    c) la data di conseguimento della maggiorazione  del  diritto  di
voto. 
  3.  Le   societa'   aggiornano   l'elenco   in   conformita'   alle
comunicazioni e  alle  segnalazioni  effettuate  dagli  intermediari,
secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla  relativa  disciplina
di attuazione,  nonche'  sulla  base  delle  eventuali  comunicazioni
ricevute dagli azionisti, entro  il  termine  eventualmente  previsto
dallo statuto e comunque nel rispetto di  quanto  disposto  dall'art.
85-bis, comma 4-bis. 
  4. Le risultanze dell'elenco sono messe a disposizione dei soci,  a
loro  richiesta,  anche  su  supporto  informatico  in   un   formato
comunemente utilizzato. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le societa'
rendono noti, mediante pubblicazione nel  proprio  sito  internet,  i
dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto  l'iscrizione
nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni,  comunque
superiori alla soglia indicata dall'art.  120,  comma  2,  del  Testo
unico, e della data di iscrizione,  entro  il  termine  previsto  dal
comma 3.».