IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito con modificazioni dalla legge  2  dicembre  2005,  n.
248, come da ultimo modificato dal comma 4-quater  dell'articolo  20,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   ed   in
particolare il comma 1; 
  Considerato che, ai sensi del predetto  articolo,  l'autorizzazione
all'operazione  puo'  ricomprendere   anche   immobili   degli   enti
territoriali; in questo caso, ferme restando  le  previsioni  dettate
dal medesimo articolo, gli enti territoriali interessati individuano,
con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  gli  immobili  che  intendono
dismettere; 
  Visto l'articolo 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  che  prevede  che  gli  enti
territoriali,  con  delibera  dell'organo  di  Governo,  individuano,
redigendo  apposito  elenco,  sulla   base   e   nei   limiti   della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione; 
  Vista la delibera della Provincia di Venezia n. 171/2014  approvata
nella seduta della giunta provinciale del 11 dicembre  2014,  con  la
quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  affinche'  proceda  all'inclusione  dell'immobile,
individuato  nella  stessa  delibera,  nel  decreto  dirigenziale  da
emanarsi ai sensi del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 2014/C/00063
approvata nella seduta del  15  dicembre  2014,  con  la  quale,  tra
l'altro, si conferisce mandato al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze affinche' proceda all'inclusione  dell'immobile,  individuato
nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai  sensi
del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la delibera del Direttore Generale  dell'Azienda  Ospedaliera
"Ospedale Sant'Anna" di Como n. 1024 del 17  dicembre  2014,  con  la
quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  affinche'  proceda  all'inclusione  dell'immobile,
individuato  nella  stessa  delibera,  nel  decreto  dirigenziale  da
emanarsi ai sensi del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la delibera del  Direttore  Generale  dell'Azienda  Sanitaria
Locale di Milano n. 1699 del 19 dicembre  2014,  con  la  quale,  tra
l'altro, si conferisce mandato al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze affinche' proceda all'inclusione degli  immobili  individuati
nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi  ai  sensi
del citato art. 11-quinquies; 
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  comunale  di  Torino  n.  2014
07176/131 adottata nella seduta del 22 dicembre 2014  con  la  quale,
tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle
finanze affinche' proceda all'inclusione  dell'immobile,  individuato
nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai  sensi
del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2460 del  23
dicembre 2014 con la quale, tra l'altro, viene ratificato il  decreto
direttoriale n. 244 del 18 dicembre 2014 con il quale  si  conferisce
mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche'  proceda
all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera,  nel
decreto  dirigenziale  da  emanarsi  ai   sensi   del   citato   art.
11-quinquies. 
  Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al  perseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica di  cui  al  citato  ad.  11-quinquies,
autorizzare i predetti  enti  territoriali  a  vendere  gli  immobili
individuati nelle delibere sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni  dalla  legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  gli  enti  territoriali  citati  in  premessa   sono
autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco,  i  beni
immobili  individuati  nelle  delibere  degli   stessi   enti,   come
richiamate nelle premesse al presente decreto.