IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2015.
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1,
lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non e' stata presentata alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni
caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di
funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro
per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 30 giugno 2015".
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.