IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136" ed in particolare, l'articolo 99, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, che rimette
all'adozione di uno o piu' regolamenti la disciplina delle modalita'
di funzionamento e di organizzazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, anche per cio' che concerne le
procedure di accesso, registrazione e consultazione, nonche' le
modalita' di collegamento ad altre banche dati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento
della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di
cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
2. A tal fine esso individua inoltre le modalita' di
autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e
delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di
consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati,
rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere
c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' di
collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' con altre banche dati detenute
da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della
documentazione antimafia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati)
E' istituito presso il Ministero dell'interno,
nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 96. (Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia)
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione civile e
per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
di seguito denominata «banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 99. (Modalita' di funzionamento della banca dati
nazionale unica)
1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca
dati nazionale unica;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di
polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale
antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di
cui all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce
l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna
interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale
unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei
regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio
tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali
fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico
al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la
sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e
all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti
informatici o telematici, attivati in attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della
documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88
e 92.
2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1
possono essere disciplinate le modalita' con le quali la
banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.
121.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art.17. (Regolamenti)
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis).».
Note all'art. 1:
Il Libro II del Capo V del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (per la rubrica si vedano le note
riportate al Titolo) tratta della "Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia".
Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 97. (Consultazione della banca dati nazionale
unica)
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia,
la banca dati nazionale unica puo' essere consultata,
secondo le modalita' di cui al regolamento previsto
dall'articolo 99, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2,
del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) gli ordini professionali;
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita'
di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
Per il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, si vedano le note riportate al Titolo.