IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del
medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre
1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani
all'estero";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile";
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione
e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del
Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle
Comunita' europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino
dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l'articolo
2, comma 2, lettera c)";
Visto l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari";
Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5
agosto 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre
2014;
Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di
subentro e le modalita', idonee a garantire l'integrita',
l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro
sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono
sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero
dell'interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe
tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruita' con i dati contenuti nell'ANPR al
momento del subentro.
3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati
registrati nell'ANPR nella fase di subentro.
4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i
dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente
conservate dagli stessi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR), quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'
dei dati anagrafici della popolazione residente e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54,
comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute
dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono
altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici,
costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati
dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che
viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine
necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010.».
- La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, supplemento ordinario.
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 1989, n. 323 (Regolamento per l'esecuzione della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il
censimento degli italiani all'estero), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3. - 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte
le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti
tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli
atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n.
303, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle
statistiche comunitarie in materia di migrazione e di
protezione internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2007, n. L 199.
- Il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai
censimenti della popolazione e delle abitazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione,
del 30 novembre 2009, recante l'attuazione del Regolamento
(CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili
e delle loro classificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre 2009, n. L 329.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del Regolamento (CE)
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(relativo alle statistiche europee e che abroga il
regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione
all'Istituto statistico delle Comunita' europee di dati
statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n.
322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche
comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del
Consiglio, che istituisce un comitato del programma
statistico delle Comunita' europee):
«Art. 13 (Programma statistico europeo). - 1. Il
programma statistico europeo definisce il quadro per lo
sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche
europee, nonche' i principali settori e gli obiettivi delle
iniziative previste per un periodo non superiore a cinque
anni. Esso e' deciso dal Parlamento europeo e dal
Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici
sono valutati con la partecipazione di esperti
indipendenti.
2. Il programma statistico europeo stabilisce le
priorita' riguardo alle esigenze di informazioni ai fini
dello svolgimento delle attivita' della Comunita'. Tali
esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti,
a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le
statistiche necessarie, nonche' all'onere di risposta e ai
relativi costi per i rispondenti.
3. Per l'intero programma statistico europeo, o per
parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare
le priorita' e per ridurre l'onere di risposta.
4. La Commissione sottopone il progetto del programma
statistico europeo all'esame preventivo del comitato
dell'SSE.
5. Per ciascun programma statistico europeo la
Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE,
presenta una relazione intermedia relativa ai progressi
effettuati e una relazione di valutazione finale e le
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.».
- Il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo le
statistiche demografiche europee, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 dicembre 2013, n.
L 330.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lett. c)
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto
nazionale di statistica):
«Art. 2 (Compiti dell'ISTAT). - 2. L'ISTAT esercita i
compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione
alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.
223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008,
nonche' di recepire i principi contenuti nella
raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio
2005, relativa alla indipendenza, all'integrita' e alla
responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e
comunitarie, provvedendo:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da
parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e
l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e
finanziaria, nonche' a coordinare modificazioni,
integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei
sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche
amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o
da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo
3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
681.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 306, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«306. Per la progettazione, implementazione e gestione
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il
Ministero dell'interno si avvale della societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 agosto 2013, n. 109 (Disposizioni per la prima
attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
ottobre 2013, n. 230.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n.
144.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, vedasi nelle note
alle premesse.