IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista le legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto
rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 116 del 19 maggio 2012;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute
del 25 settembre e del 7 ottobre 2014, con le quali sono state
approvate le modifiche del vigente statuto dell'Universita' degli
studi di Messina nonche' la deliberazione assunta dal consiglio di
amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2014, con la quale il
consiglio ha espresso il parere favorevole in merito alle predette
modifiche di statuto;
Vista la nota prot. n. 66101 del 15 ottobre 2014 con cui le
suddette delibere sono state trasmesse al MIUR per il controllo
previsto ex lege;
Considerato che il MIUR, con nota del 12 dicembre 2014, prot.
30923, ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica di alcuni
articoli dello statuto, precisamente, sulle modifiche apportate
all'art. 20, comma 1, all'art. 53, comma 2, all'art. 54, comma 5 e
all'art. 57, comma 5;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 dicembre 2014, con
le quali gli organi collegiali hanno recepito integralmente le
osservazioni e le richieste ministeriali, considerate condivisibili;
Decreta:
Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato:
Articolo unico
All'art. 2, si introduce il seguente comma 3:
«3. L'Universita' garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il
trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei
singoli e della collettivita', per favorire il progresso culturale,
scientifico, economico e sociale».
Gli attuali commi 3, 4 e 5 assumono la numerazione 4, 5 e 6.
All'art. 5, i commi 7 e 8 sono cosi' sostituiti:
«7. L'Universita' puo' partecipare, secondo modalita' stabilite con
delibera del consiglio di amministrazione e previo parere vincolante
del senato accademico, a societa' o ad altre associazioni o
fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita'
connesse alle attivita' didattiche e/o di ricerca o comunque utili al
fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali come
previsto dalla legislazione vigente.
8. L'Universita' ha un sigillo, il cui utilizzo da parte di terzi
e' soggetto ad autorizzazione del rettore».
Per ragioni di sistematicita', gli articoli 7 «Organi di governo» e
8 «Accesso ai fondi di finanziamento» dello statuto sono invertiti ed
e' spostata la sezione I del titolo II. Pertanto, l'art. 7 «Accesso
ai fondi di finanziamento» adesso fa parte del titolo I e la sezione
I del titolo II prende inizio dall'art. 8 «Organi di governo».
All'art. 9, i primi 2 periodi del comma 1 sono cosi' sostituiti:
«1. Il rettore e' eletto a suffragio diretto da:
a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010;
b) ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla
lettera a), il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per
cento;
c) dirigenti amministrativi;
d) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori
esperti linguistici il cui voto viene conteggiato nella misura del 25
per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei
ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto;
e) studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi il cui voto
viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero
complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in senato
accademico, consiglio di amministrazione e nei consigli di
dipartimento».
Alla lettera m) del comma 9, dopo la parola «censura» le parole
«previo il parere consultivo del consiglio di disciplina» sono
soppresse.
All'art. 10, le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono cosi'
modificate:
«b) da tutti i direttori di dipartimento;
c) da tre professori ordinari, tre professori associati e tre
ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalita' di cui
al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari
indicate nel seguente comma 2;
d) da cinque studenti eletti secondo le modalita' di cui al
regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli organi
collegiali dell'Ateneo;
e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei
lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica
tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta».
Il comma 2 e' cosi' modificato: «Per le finalita' di cui al comma
1, lettera c), sono costituite le seguenti macro-aree
scientifico-disciplinari: 1. Scienze (area 1 - Scienze matematiche e
informatiche; area 2 - Scienze fisiche; area 3 - Scienze chimiche;
area 4 - Scienze della Terra; area 8 - Ingegneria civile e
architettura; area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione);
2. Scienze della vita (area 5 - Scienze biologiche; area 6 - Scienze
mediche; area 7 - Scienze agrarie e veterinarie); 3. Scienze
economico-giuridico-umanistiche (area 10 - Scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e storico-artistiche; area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; area 12 - Scienze
giuridiche; area 13 - Scienze economiche e statistiche; area 14 -
Scienze politiche e sociali). Ogni macro-area elegge un professore
ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo
indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse.».
I primi due periodi del comma 3 sono cosi' sostituiti: «Posto che
nessuna area CUN potra' avere piu' di un rappresentante, risulteranno
eletti coloro che avranno ottenuto la piu' alta percentuale sul
numero degli aventi diritto al voto della propria macroarea e del
proprio ruolo».
Al secondo periodo la parola «area» e' sostituita dalla seguente:
«macro-area».
Al terzo periodo la parola «quattro» e' sostituita con la parola
«tre».
Il comma 5 e' soppresso.
Al comma 6, lettera e), le parole «sul bilancio di previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'» sono
sostituite con le parole: «sul bilancio unico di Ateneo di previsione
annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo di esercizio».
Al comma 8, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi.
All'inizio del comma 10 e' inserito il seguente periodo: «Partecipa
alle riunioni del senato accademico con voto consultivo il prorettore
vicario che funge da presidente con voto deliberativo in assenza del
rettore. Partecipa, altresi', con voto consultivo, il coordinatore
del collegio dei prorettori.».
All'art. 11, le lettere c) e d) del comma 1: sono cosi' modificate:
«c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno
tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese designati dal senato
accademico;
d) quattro componenti interni all'Ateneo, di cui un professore
ordinario, un professore associato, un ricercatore, appartenenti a
macro-aree scientifico-disciplinari diverse, e un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori
esperti linguistici, eletti dai componenti ciascuna categoria.
L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna macro-area, spetta a
tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i
ricercatori. La rappresentanza del personale docente e' determinata
procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va
attribuito l'elettorato passivo per ciascuna macro-area.
Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni
macro-area. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il
maggior numero di voti».
Inoltre, alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
«Spetta al senato accademico dichiarare l'ammissibilita' delle
candidature presentate, dopo aver verificato il possesso dei predetti
requisiti».
Al comma 2 la parola «quattro» e' sostituita con la parola «tre».
Il comma 3 e' cosi' modificato: «In caso di anticipata cessazione
dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale
di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo
per i componenti interni alla surroga del soggetto cessato con il
primo dei non eletti limitatamente al periodo mancante del mandato;
per i componenti esterni si procede alla sostituzione facendo
riferimento alle disponibilita' originariamente date.».
Il comma 4 assume la seguente formulazione: «I componenti del
consiglio di amministrazione non elettivi sono nominati nel rispetto
del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e
donne nell'accesso agli uffici pubblici.».
Il comma 5 e' cosi' modificato: «Coloro che, esterni all'Ateneo,
aspirino a far parte del consiglio di amministrazione sono tenuti a
far pervenire al rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e
con le modalita' stabiliti da apposito regolamento, il loro
curriculum professionale, che sara' quindi sottoposto all'esame del
senato accademico. Risulteranno eletti i due candidati che avranno
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui, dopo la
seconda votazione, residuino seggi da attribuire si dara' corso ad un
terzo turno di votazione al quale sara' ammesso un numero di
candidati pari al doppio dei seggi da attribuire. A tale turno
saranno ammessi i candidati piu' votati nel precedente e risulteranno
eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti. In
ogni turno di elezione ogni componente del senato potra' esprimere
tante preferenze quanti sono i seggi da attribuire. In caso di
parita' di voti prevale sempre il candidato piu' anziano.».
Al comma 7, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi.
Il primo periodo del comma 9 e' cosi' modificato: «Partecipa alle
riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo il
prorettore vicario che funge da presidente con voto deliberativo in
assenza del rettore. Partecipa, altresi', con voto consultivo, il
coordinatore del collegio dei prorettori».
All'art. 12, comma 1, lettera g) le parole: «il bilancio di
previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo» sono cosi'
sostituite: «i documenti pubblici di sintesi preventivi e
consuntivi».
All'alinea dell'art. 13 la parola: «amministrativi» e' sostituita
dalle seguenti: «di amministrazione»; la lettera b) e' soppressa con
scorrimento delle successive lettere ed e' stata aggiunta
all'elencazione la lettera «h) il presidio della qualita'».
L'art. 15 e' soppresso.
All'art. 17, comma 2, il terzo periodo e' cosi' sostituito: «I
componenti durano in carica tre anni e non sono immediatamente
rinnovabili».
Il quarto periodo e' soppresso.
All'art. 20, comma 1, terzo periodo, le parole: «a maggioranza
assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula
presentati in seguito ad apposito avviso pubblico» sono soppresse;
dopo il terzo periodo, inoltre, e' inserito il seguente: «L'elezione
avviene, sulla base della valutazione comparativa dei curricula
presentati in seguito ad apposito avviso pubblico, a maggioranza
assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito di
ballottaggio tra i due candidati piu' votati».
Si introducono, alla fine dell'art. 21, i seguenti commi 4 e 5: «Il
presidio della qualita' e' composto da otto membri, di cui cinque
scelti tra il personale docente e tre tra il personale
tecnico-amministrativo dell'Universita'; e' presieduto da un
professore ordinario, scelto tra i membri designati, che svolge le
funzioni di coordinatore. Il presidio della qualita' dura in carica
tre anni. 5. Il Presidio della qualita' sovraintende al regolare
svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le
attivita' didattiche e di ricerca.».
All'art. 23, comma 8, primo periodo si sostituisce la parola
«quarantacinque» con «cinquantacinque». Al secondo periodo, la parola
«quaranta» e' sostituita con la parola «cinquantacinque». Si
introduce alla fine del comma 8 il seguente periodo: «Il numero dei
Dipartimenti e' pari a dodici».
All'art. 26, alla fine del primo periodo del comma 2, le parole:
«un rappresentante del personale tecnico-amministrativo» sono cosi'
sostituite: «rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
nella misura di uno, qualora il numero di docenti afferenti al
dipartimento sia inferiore o pari a settanta, di due qualora il
numero sia maggiore di settanta e fino a centoventi, di tre qualora
il numero sia superiore a centoventi».
All'art. 28 il comma 2 e' cosi' modificato:
«2. Il direttore e' eletto di norma fra i professori ordinari
afferenti al dipartimento, nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti e secondo modalita' stabilite dal regolamento di
dipartimento. Hanno la legittimazione elettorale attiva i professori,
i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
e il segretario amministrativo facenti parte del consiglio di
dipartimento nonche' tutti gli studenti, i dottorandi e gli
specializzandi iscritti a corsi di studio incardinati nel
dipartimento nonche' gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto
degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli
assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del
numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel consiglio di
dipartimento. Per le elezione del direttore, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del
presente statuto. Il direttore dura in carica tre anni ed e'
rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il direttore
designa tra i professori del dipartimento un vicedirettore che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e dura in carica per la
durata del mandato del direttore. Il direttore ed il vicedirettore
sono nominati con decreto del rettore. Il vicedirettore e' revocato
con decreto del rettore, su proposta del direttore.».
All'art. 39, i commi 3 e 4 sono cosi' modificati:
«3. Organi della scuola sono il consiglio, composto dai docenti
della scuola e da tre rappresentati degli specializzandi, e il
direttore. Il consiglio delibera lo statuto ed il regolamento interno
della scuola, sovrintende tutte le attivita' della scuola; ne
coordina i corsi; elegge il direttore di norma tra i professori
ordinari di ruolo che svolgono attivita' di docenza presso la scuola.
Solo in caso di indisponibilita' di questi ultimi, la carica puo'
essere assunta da un professore di seconda fascia. 4. Il direttore
dura in carica tre anni ed e' nominato con decreto del rettore;
convoca e presiede il consiglio e cura l'attuazione delle
deliberazioni consiliari».
Al comma 5, le parole «la durata del mandato del direttore» sono
soppresse.
All'art. 53, i commi 2 e 3 sono soppressi. Nella rubrica dell'art.
53, le parole: «e delle cariche elettive» sono soppresse.
L'art. 54 e' cosi' sostituito:
«1. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata dal
presente statuto:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo.
2. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva
soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio.
3. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita', in
regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento
delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Gli
studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la
legittimazione passiva alle cariche previste dal presente statuto e,
qualora siano gia' componenti di organi elettivi, decadono dagli
stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
4. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali
dell'Universita' decadono con il conseguimento del titolo di studio
conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione
della candidatura.
5. In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza
indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica
per il completamento del mandato residuo. Il periodo cosi' ricoperto
e' computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di
norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato e'
inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato e' ricoperto dal
professore decano competente. Le disposizioni di cui ai due periodi
precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2, comma
1, lettere d), g) e m) della legge n. 240/2010. Tutte le candidature
devono essere presentate nel termine indicato dal decreto di
indizione delle elezioni.
6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali
dell'Universita' decadono con il conseguimento della laurea. La
decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente
rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuita', ad
un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi
intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei consigli di
corso di studio. La decadenza si applica altresi' ai rappresentanti
nei consigli di dipartimento, a meno che lo studente rappresentante
risulti iscritto, senza soluzione di continuita', ad un corso di
laurea magistrale, afferente allo stesso dipartimento, in
prosecuzione degli studi intrapresi.».
All'art. 55, comma 5, lettera a) le parole: «qualora risultino
eletti a farne parte» sono soppresse.
Il comma 3 dell'art. 57 e' cosi' sostituito: «La partecipazione
agli organi collegiali e' obbligatoria, salvo giustificati motivi.
L'organo collegiale puo' non giustificare l'assenza. L'assenza
ingiustificata per piu' di tre sedute consecutive ad un organo
elettivo comporta la decadenza dalla carica. In tal caso, si fa luogo
alla surroga o alla sostituzione del componente decaduto. La
decadenza e' deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con
decreto rettorale.».
Al comma 4, la parola «possono» e' sostituita con la seguente:
«sono» e, alla fine del comma, le parole: «dell'organo stesso» sono
soppresse.
Viene, inoltre, aggiunto il seguente comma 5: «Scaduto il mandato
degli organi accademici senza che sia stato completato il
procedimento di rinnovo, questi restano in carica, in regime di
prorogatio, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, al
solo fine di esercitare l'attivita' di ordinaria amministrazione e di
adottare gli atti urgenti e indifferibili.».
L'art. 59 e' soppresso.
All'art. 61 il comma 1 e' cosi' sostituito:
«1. Il nuovo assetto dipartimentale entrera' in vigore a decorrere
dal 1° ottobre 2015.».
Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7:
«2. Il senato accademico in carica alla data di approvazione delle
presenti modifiche cessera' alla data del 30 settembre 2015. I
rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo
rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
3. Dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 i consigli di
dipartimento proporranno i criteri di afferenza dei professori e dei
ricercatori dell'Ateneo alle nuove strutture dipartimentali nonche' i
criteri di incardinamento dei corsi di studio, con proprie delibere
di indirizzo. Entro il 15 marzo successivo, il senato accademico,
sulla base delle proposte dipartimentali, indichera' l'indirizzo
generale dell'Ateneo per la costituzione dei nuovi dipartimenti.
Entro il 30 aprile successivo, i docenti presenteranno le loro
richieste di afferenza ai dipartimenti prescelti in conformita' agli
indirizzi deliberati. Entro il 20 maggio, il senato accademico
deliberera' in merito al nuovo assetto dipartimentale e
all'incardinamento dei corsi di studio nei nuovi dipartimenti.
4. Entro il 31 luglio 2015, saranno eletti i rappresentanti degli
studenti, dei dottorandi, degli assegnisti, degli specializzandi
nonche' del personale tecnico-amministrativo nei consigli di
dipartimento. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli
assegnisti e degli specializzandi resteranno in carica solo per
l'anno accademico 2015/2016.
5. Entro il 30 settembre 2015, i dipartimenti procederanno
all'elezione dei direttori. Il mandato di direzione svolto nei
dipartimenti costituiti in sede di prima applicazione dello statuto
emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e' computato
ai fini del limite dei mandati.
6. Entro la data indicata al comma precedente, si procedera' al
rinnovo della componente elettiva del senato accademico. Le cariche
elettive svolte nel senato accademico costituito in sede di prima
applicazione dello statuto emanato con decreto rettorale n. 1244 del
14 maggio 2012 sono computate ai fini del limite dei mandati.
7. Gli organi diversi dal senato, dai consigli dei dipartimenti e
dai presidenti e dai consigli delle SIR in carica alla data di
entrata in vigore delle presenti modifiche, permangono fino alla
scadenza naturale del mandato».
Gli attuali commi 2, 3, 4 e 5 assumono la nuova numerazione 8, 9,
10 e 11».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Messina, 30 dicembre 2014
Il rettore: Navarra