IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita, ed
in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che, nel contesto
di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per
ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni
statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni
censuarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema
catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni
censuarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del
1° agosto 2014;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Commissioni censuarie locali
e commissione censuaria centrale
1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie
locali, aventi sede nelle citta' individuate nell'allegata tabella, e
in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
crescita) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2014, n. 59.
Il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 2. Revisione del catasto dei fabbricati
In vigore dal 27 marzo 2014 1. Il Governo e' delegato
ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo
1, una revisione della disciplina relativa al sistema
estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il
territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unita'
immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita,
applicando, in particolare, per le unita' immobiliari
urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle
associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni
associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili,
anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili
ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il
processo di attivazione delle funzioni catastali
decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia,
nonche' con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare
l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento
degli immobili non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero
la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili
accatastati come agricoli, nonche' degli immobili abusivi,
individuando a tal fine specifici incentivi e forme di
trasparenza e valorizzazione delle attivita' di
accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonche'
definendo moduli organizzativi che facilitino la
condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica,
tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei
comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle
unita' immobiliari;
c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione
grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione
del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e
renderne possibile l'accesso al pubblico;
d) definire gli ambiti territoriali del mercato
immobiliare di riferimento;
e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di
decentramento catastale comunale gia' avviate in via
sperimentale, affinche' possano costituire modelli
gestionali flessibili e adattabili alle specificita' dei
diversi territori, nonche' semplificare le procedure di
esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese
le procedure di regolarizzazione degli immobili di
proprieta' pubblica, e le procedure di incasso e
riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;
f) operare con riferimento ai rispettivi valori
normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi
dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo;
g) rideterminare le definizioni delle destinazioni
d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali,
tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali
e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario
secondo i seguenti parametri:
1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di
consistenza, specificando i criteri di calcolo della
superficie dell'unita' immobiliare;
1.2)utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione
catastale e per ciascun ambito territoriale anche
all'interno di uno stesso comune;
1.3)qualora i valori non possano essere determinati
sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente
numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
speciale, mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta
con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri
di consistenza specifici per ciascuna destinazione
catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto
ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per
gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il
criterio reddituale, per gli immobili per i quali la
redditivita' costituisce l'aspetto prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con
riferimento alle medesime unita' di consistenza previste
per la determinazione del valore patrimoniale medio
ordinario di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra i redditi da locazione medi, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito
territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel
mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle
locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi
di redditivita' desumibili dal mercato, nel triennio
antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto
legislativo;
l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei
valori patrimoniali e delle rendite delle unita'
immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle
condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di
sopra del valore di mercato;
m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di
interesse storico o artistico, come individuate ai sensi
dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h)
e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del
presente comma, che tengano conto dei particolari e piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del
complesso dei vincoli legislativi alla destinazione,
all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera
h), numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto
della complessita' delle variabili determinanti i fenomeni
analizzati, utilizzando metodologie statistiche
riconosciute a livello scientifico.
3. Il Governo e' delegato, altresi', ad emanare, con i
decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle
commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle
funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo
procedure deflative del contenzioso, nonche' modificare la
loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze
attribuite, assicurando la presenza in esse di
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di
rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina
sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di
docenti qualificati in materia di economia e di estimo
urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria
anche indicati dalle associazioni di categoria del settore
immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente
alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa,
nonche', per le commissioni censuarie provinciali di Trento
e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle
entrate e i comuni, con particolare riferimento alla
raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie
all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite,
introducendo piani operativi, concordati tra comuni o
gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalita'
e tempi certi di attuazione dei piani medesimi nonche' al
fine di potenziare e semplificare la possibilita' di
accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei
cittadini ai dati catastali e della pubblicita'
immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari
e l'interoperabilita' dei sistemi informativi pubblici
locali, regionali e centrali in materia catastale e
territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente
lettera l'Agenzia delle entrate provvedera' a determinare,
in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno
efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della
stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere
adeguatamente;
c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la
possibilita' di impiegare, mediante apposite convenzioni
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e
dai collegi professionali, nonche' di utilizzare i dati e
le informazioni sugli immobili posseduti, forniti
direttamente dai contribuenti;
d) garantire, a livello nazionale da parte
dell'Agenzia delle entrate, l'uniformita' e la qualita' dei
processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonche' la
coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di
mercato nei rispettivi ambiti territoriali;
e) definire soluzioni sostenibili in materia di
ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e
finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni
catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;
f) utilizzare, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel
quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche
collettiva, compresi quelli telematici, per portare a
conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo
pretorio;
g) prevedere, al fine di garantire la massima
trasparenza del processo di revisione del sistema
estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di
cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di cui al comma
1, lettera i), numero 1), e delle relative note
metodologiche ed esplicative;
h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla
variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che
regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonche' alla
revisione delle sanzioni tributarie previste per la
violazione di norme catastali;
i) individuare, a conclusione del complessivo processo
di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono
applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
l) garantire l'invarianza del gettito delle singole
imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono
influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a
tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia
impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative
aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni
o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico
fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui
trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU),
prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso
e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative
all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza
e della composizione del nucleo familiare, come
rappresentate nell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui
sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso
una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro
sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali,
nonche' attraverso successive relazioni, in merito agli
effetti, articolati a livello comunale, del processo di
revisione di cui al presente articolo, al fine di
verificare l'invarianza del gettito e la necessaria
gradualita', anche mediante successivi interventi
correttivi;
n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di
tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di
tutela anticipata del contribuente in relazione
all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma
dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta
entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza;
o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi
valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita'
di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i
fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza
comunale;
p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi
la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili
alla normativa in materia di sicurezza e di
riqualificazione energetica e architettonica;
q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici
o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del
carico fiscale che tengano conto delle condizioni di
inagibilita' o inutilizzabilita' determinate da tali
eventi;
r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al
comma 1 del presente articolo e al presente comma siano
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli enti
locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
s) riformare, d'intesa con la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, la disciplina della notificazione
degli atti tavolari.
4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attivita'
previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente
essere utilizzate le strutture e le professionalita'
esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema
catastale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.
Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del
sistema fiscale e procedura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decreti legislativi recanti la revisione del sistema
fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dei principi costituzionali, in particolare di quelli di
cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonche' del
diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000,
n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo
di irretroattivita' delle norme tributarie di sfavore, in
coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli
specifici principi e criteri direttivi indicati negli
articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo i
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante
le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai
profili della solidarieta', della sostituzione e della
responsabilita';
b) coordinamento e semplificazione delle discipline
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con
l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e
leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli
atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in
materia tributaria e delle forme e modalita' del loro
esercizio, anche attraverso la definizione di una
disciplina unitaria della struttura, efficacia ed
invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di
sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della
compensazione tra crediti d'imposta spettanti al
contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresi' conto
dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei
diversi livelli di governo, integrando o modificando la
disciplina dei tributi in modo che sia definito e
chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate, con una
relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto
d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di
salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta'
nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine
all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione
il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito
monitoraggio in ordine allo stato di attuazione
dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio
nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta
dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in
relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti
giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia
o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga
sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti
legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il
termine previsto per l'espressione del parere o quello
eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque
adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di
decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui
alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di
intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza
locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il
contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le
modalita' di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e
delle disposizioni organiche che regolano le relative
materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme
incompatibili.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si
applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.».