A seguito della pubblicazione della proposta di  disciplinare  di
produzione  del  nome  "Culurgionis"  come   indicazione   geografica
protetta nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 96 del
26.04.2014 e a seguito delle opposizioni ricevute ai sensi  dell'art.
9, comma 3, lettera c) del  decreto  ministeriale  n.  12511  del  14
ottobre 2013. 
    In considerazione del fatto che  le  suddette  opposizioni  hanno
dimostrato che l'uso del nome "Culurgionis" non e' limitato alla sola
area geografica descritta nel disciplinare di  produzione  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica  italiana  n.  96   del
26.04.2014, ma che questo viene comunemente usato,  anche  nelle  sue
varianti linguistiche locali, nel territorio della  Regione  Autonoma
della Sardegna per designare varie tipologie di pasta fresca  ripiena
che possono  differire  per  forma  e/o  contenuto  a  seconda  della
localita' di produzione. 
    Ritenuto che debba essere  accolta  la  legittima  e  documentata
istanza del  Comitato  promotore  Culurgionis  di  tutelare  il  nome
"Culurgionis" riferito al solo  prodotto  originario  dell'Ogliastra,
integrando il termine tradizionale "Culurgionis" con  il  riferimento
geografico "d'Ogliastra". 
    Considerato che la Regione Autonoma della  Sardegna  in  fase  di
consultazione ha evidenziato la  necessita'  di  salvaguardare  l'uso
delle denominazioni tradizionali sarde che identificano una gamma  di
prodotti di pasta fresca ripiena che possono differire per forma  e/o
contenuto. 
    Ritenuto che  la  richiesta  di  protezione  come  IGP  del  nome
"Culurgionis d'Ogliastra" possa consentire, nel rispetto delle  norme
applicabili, il  prosieguo  dell'utilizzo  da  parte  dei  produttori
interessati del termine non geografico "Culurgionis" (anche nelle sue
varianti linguistiche locali), per designare varie tipologie di pasta
fresca  ripiena  che  possono  differire  per  forma  e/o  contenuto,
superando le motivazioni alla base delle opposizioni ricevute. 
    Considerato altresi' che la Regione Autonoma  della  Sardegna  ha
anche rappresentato l'importanza di introdurre  nel  disciplinare  di
produzione  l'obbligo  di   evidenziare   in   etichetta   l'utilizzo
alternativo di patate o di fiocchi di  patate  come  ingrediente  del
ripieno. 
    In adempimento a quanto previsto dal comma  5  dell'art.  10  del
Decreto  ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013  e  ritenuta
l'opportunita'  di  dare  evidenza,  mediante   pubblicazione   nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   delle   modifiche
introdotte nel testo del disciplinare di produzione pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  in
accordo con  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  esprime  parere
favorevole  alla  richiesta  di  registrazione  come  IGP  del   nome
"Culurgionis d'Ogliastra" e al disciplinare di produzione  nel  testo
di  seguito  riportato  procedendo  alla  trasmissione  del  relativo
fascicolo alla Commissione europea.