IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con
la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel
territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 184 del 29 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio
2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e
Viterbo.»;
Vista la nota del 7 novembre 2014 con cui il Commissario delegato,
ha rappresentato l'assenza dei presupposti per il mantenimento dello
stato di emergenza;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 3 dicembre
2014;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente
al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli
interventi necessari per il superamento del contesto di criticita'
richiamato in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia
regionale di protezione civile della regione Lazio e' individuato
quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro
trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la
gestione commissariale le attivita' occorrenti per il proseguimento
in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al
superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla
ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il Direttore dell'Agenzia
regionale di protezione civile della regione Lazio provvede ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle
attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati,
degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con
relativo quadro economico.
4. Il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della
regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle
iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture
organizzative della regione Lazio, nonche' della collaborazione degli
Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, il Direttore dell'Agenzia regionale di
protezione civile della regione Lazio provvede, fino al completamento
degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5829, aperta ai sensi dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 184 del 29
luglio 2014, che viene al medesimo intestata per dodici mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da
disporsi con successiva ordinanza previa relazione che motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di
avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Lazio puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati al superamento della situazione di criticita', da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali
residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza
alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma
6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse
residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Lazio ovvero, ove
si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto
ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di
attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione
civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva
rassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della
regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilita' speciale
di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento
della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le
attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in
rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2015
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli