IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il
processo di adeguamento al sistema bancario agli indirizzi europei
per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei
consumatori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese,
promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane
ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di
innovazione del sistema produttivo;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare disposizioni volte a favorire l'incremento degli
investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori
istituzionali esteri, nonche' favorire lo sviluppo del credito per
l'export;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Banche popolari
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle
azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte
o esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla
Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' e'
necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel
patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi
fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli
altri strumenti di capitale emessi.»;
b) all'articolo 29:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8
miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il
limite e' determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis,
l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e'
stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la
liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e
dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di
intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre
alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la
liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di
intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione
del presente articolo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le
trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni
a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per
azioni sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi
dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un
decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi
dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti
all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;
d) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono
soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle banche
popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:
2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522,
2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo
comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto
comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo
e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies,
2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies,
2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e
2545-octiesdecies.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga
a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile,
gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di
deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso,
questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»;
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla
Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.