IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede il
riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito
d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi
musicali, nonche' alle imprese produttrici e organizzatrici di
spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012,
in relazione ai costi sostenuti per attivita' di realizzazione e
promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che
siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti,
gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti;
Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con decreto
ministeriale siano dettate le disposizioni applicative della predetta
misura di agevolazione fiscale;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio, ed in particolare l'art. 78, di definizione dei
produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione
economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa' italiana degli
autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE;
Visti gli articoli 2359 e 2497 del codice civile, in tema di
controllo, collegamento, direzione e coordinamento societario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in
particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito
d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in
particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti
d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'art. 14,
relativo al recupero degli aiuti illegali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero
di crediti indebitamente utilizzati;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di
definizioni relative ai servizi media audiovisivi;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni
applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in
premessa, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di
spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o
videografica, nonche' ai criteri di verifica e accertamento
dell'effettivita' delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo
del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.