IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,  recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  che  prevede  il
riconoscimento, ai fini delle imposte  sui  redditi,  di  un  credito
d'imposta  alle  imprese  produttrici  di  fonogrammi  e  videogrammi
musicali,  nonche'  alle  imprese  produttrici  e  organizzatrici  di
spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1°  gennaio  2012,
in relazione ai costi sostenuti  per  attivita'  di  realizzazione  e
promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che
siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come  artisti,
gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti; 
  Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con  decreto
ministeriale siano dettate le disposizioni applicative della predetta
misura di agevolazione fiscale; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio, ed in particolare l'art.  78,  di  definizione  dei
produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione
economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa'  italiana  degli
autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE; 
  Visti gli articoli 2359 e  2497  del  codice  civile,  in  tema  di
controllo, collegamento, direzione e coordinamento societario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il Testo  Unico  delle  imposte  sui  redditi,  e  in
particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del  reddito
d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e  in
particolare l'art.  17,  concernente  la  compensazione  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  del  22  marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare  l'art.  14,
relativo al recupero degli aiuti illegali; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed  in
particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero
di crediti indebitamente utilizzati; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di
definizioni relative ai servizi media audiovisivi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  necessarie   disposizioni
applicative per l'attribuzione del  credito  di  imposta  di  cui  in
premessa, con riferimento, in particolare: 
    a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime  di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica,  nonche'  ai  criteri  di   verifica   e   accertamento
dell'effettivita' delle spese sostenute; 
    b)  alle  procedure  per  l'ammissione  delle  spese  al  credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; 
    c) alle procedure di recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo
del credito d'imposta medesimo; 
    d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.