IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonche' alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per attivita' di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti; Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 78, di definizione dei produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE; Visti gli articoli 2359 e 2497 del codice civile, in tema di controllo, collegamento, direzione e coordinamento societario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di definizioni relative ai servizi media audiovisivi; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.