IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare,  l'art.
39, comma 7-bis, che prevede che "nel  rispetto  degli  equilibri  di
finanza pubblica, una  quota  delle  disponibilita'  finanziarie  del
Fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie  imprese,  di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662,  e'  riservata  ad  interventi  di  garanzia   in   favore   del
microcredito di cui all'art. 111  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'"  e  che   "con   decreto   di   natura   non
regolamentare,  adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico,
sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la  quota
delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione,  i  criteri  di
selezione   nonche'   l'ammontare   massimo   delle    disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante dalla concessione della garanzia"; 
  Visto il comma 1 del citato art. 111 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, che prevede che i soggetti iscritti in
un apposito elenco possono concedere, alle condizioni  stabilite  dal
medesimo articolo, finanziamenti a  persone  fisiche  o  societa'  di
persone o societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  di  cui
all'art.  2463-bis  codice   civile   o   associazioni   o   societa'
cooperative,  per  l'avvio  o  l'esercizio  di  attivita'  di  lavoro
autonomo o di microimpresa; 
  Visto il comma 5 del predetto art.  111,  che  stabilisce  che  "Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,
emana   disposizioni   attuative   del   presente   articolo,   anche
disciplinando: a) requisiti concernenti  i  beneficiari  e  le  forme
tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti  al  volume
delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare
massimo dei singoli finanziamenti; c) le caratteristiche dei soggetti
che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni
da fornire alla clientela"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre 2014, n.  176,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  recante  la
"Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111,  comma  5,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
  Visto l'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi  del  quale
possono  affluire  al  Fondo   di   garanzia,   previa   assegnazione
all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su  base  volontaria
per essere destinati alla microimprenditorialita', ai sensi e secondo
le modalita' di cui al citato art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge
n. 201 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18
dicembre  2013,  n.  104970,  con  il  quale  sono  disciplinate,  in
attuazione del secondo periodo del richiamato art.  1,  comma  5-ter,
del decreto-legge n. 69 del 2013, le modalita'  di  contribuzione  da
parte di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al Fondo di
garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la
concessione della garanzia del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 20 agosto 2012, n. 193; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con  il  quale  sono
state approvate le "Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
  Sentito l'Ente nazionale per il microcredito, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
  b) "decreto-legge": il  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni e integrazioni; 
  c) "TUB":  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385 e successive modificazioni e integrazioni; 
  d) "decreto attuativo": il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  e) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, ovvero, se non ancora costituito  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Comitato di amministrazione del Fondo
di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; 
  f) "microcredito": l'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti,
aventi le caratteristiche fissate dall'art. 111 del TUB,  di  cui  al
Titolo I del decreto attuativo; 
  g) "soggetti finanziatori": i soggetti abilitati  allo  svolgimento
dell'attivita' di microcredito iscritti nell'elenco di  cui  all'art.
111 del TUB; 
  h)  "soggetti  beneficiari  finali":  i  soggetti  destinatari  dei
finanziamenti di cui al Titolo I del decreto attuativo; 
  i)  "disposizioni  operative  del   Fondo":   le   "condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione   del   Fondo",   adottate    dal    Comitato    di
amministrazione del Fondo e approvate  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico con decreto 23 novembre 2012 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento  31  maggio
1999, n. 248  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  nelle
disposizioni operative del Fondo.