IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
Visto, in particolare, l'articolo 16 della citata legge n. 247 del
2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo
recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in
base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri
e delle modalita' di accesso a una lista unica, mediante indicazione
dei requisiti che assicurino la stabilita' e la competenza della
difesa tecnica d'ufficio;
Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo
parere nella seduta del 20 giugno 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale.
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con
cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti
negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e' disposto
sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e
aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal
Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale
territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata
complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza
nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea
documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale,
secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui
al comma 1 e' presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di
appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato
parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di
rigetto della domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori
d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive
superiori all'ammonimento;
b) l'esercizio continuativo di attivita' nel settore penale
comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o
dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale
deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al
Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato
parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata
presentazione della documentazione, il professionista e' cancellato
d'ufficio dall'elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non
possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di
due anni.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna,
con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati
iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese
d'ufficio.
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e'
disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e
aggiornamento professionale in materia penale, organizzato
dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera
penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali,
della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento
di esame finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed
esperienza nella materia penale, comprovata dalla
produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto
penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31
dicembre 2012, n. 247.
1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale
di cui al comma 1 e' presentata al Consiglio dell'ordine
circondariale di appartenenza, che provvede alla
trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio
nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della
domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei
difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari
definitive superiori all'ammonimento;
b) l'esercizio continuativo di attivita' nel settore
penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci
udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelli
di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco
nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa
documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che
la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale
forense. In caso di mancata presentazione della
documentazione, il professionista e' cancellato d'ufficio
dall'elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco
nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo
stesso prima del termine di due anni.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che
riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un
criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la
reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
8.
9.».