IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  relativo
all'"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di  pesca
marittima"; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
"Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Visto l'art. 31 rubricato "Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca" della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le
"Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis"; 
  Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006
recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile  delle
risorse della pesca nel Mar Mediterraneo" in modifica del Reg.  (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  Regolamento  n.  1967/2006  che
consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai  divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate con altri  attrezzi
e rientrino in un  piano  di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto il Reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e  abroga  i  regolamenti
(CE) n. 2371/2002 e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la
decisione 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 7  paragrafo  1,  del  Reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se  indicate
in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando  il  tipo
di pesca o le zone di pesca in  cui  le  attivita'  sono  autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;  b)  in
un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della  pesca;  d)
nella pesca a fini scientifici;  e)  in  altri  casi  previsti  dalla
normativa comunitaria; 
  Visto il Reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  suddetto  Regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiali   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; 
  Vista la nota di questa Direzione prot. n.  20802  del  16  ottobre
2014  annessa  alla  presentazione,  ai   competenti   Uffici   della
Commissione Europea,  del  Piano  di  gestione  per  la  deroga  alla
dimensione minima della maglia della  rete  e  della  distanza  dalla
costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per  l'utilizzo  della
sciabica da natante per la pesca  del  rossetto  (aphia  minuta)  nel
Compartimento marittimo di Manfredonia; 
  Vista la comunicazione MARE/D2/MA (2014) n. 3814739 del 17 novembre
2014 con la quale la Commissione Europea - Direzione  generale  degli
affari marittimi e della pesca - ha  individuato  alcune  carenze  di
natura scientifica connesse alla richiesta di deroga,  rilevando,  in
particolare, la necessita' di apportare integrazioni migliorative  al
piano di gestione in oggetto, al fine  di  permettere  l'avvio  della
procedura per la Decisione della Commissione per la concessione della
deroga di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerato, inoltre, che al punto 8 delle  premesse  del  suddetto
Reg. (CE) n. 1967/2006 si da' atto  della  necessita'  di  creare  un
contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle
responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri; 
  Considerato, altresi', che il succitato art. 13 del  predetto  Reg.
(CE) n. 1967/2006,  pur  vietando  l'attivita'  di  pesca  entro  una
distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede  la
facolta' della Commissione Europea, su istanza di uno  Stato  membro,
di autorizzare una deroga al predetto divieto,  alle  condizioni  ivi
espressamente indicate; 
  Considerata  la  necessita',  alla  luce  di  quanto  espressamente
richiesto dalla Commissione Europea, di definire, per l'attivita'  di
pesca in questione, informazioni  piu'  precise  e  dettagliate,  con
particolare riferimento ai  vincoli  geografici  che  impediscono  di
svolgere la richiesta attivita',  oltre  il  limite  delle  3  miglia
nautiche; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta  dalla  costa  e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Tenuto conto che  i  rilievi  connessi  alla  richiesta  di  deroga
afferiscono ad alcune  sostanziali  carenze  di  natura  scientifica,
quali  ad  esempio  la  necessita'  di  dare  prova  di  un'  elevata
selettivita' della flotta riconvertita dallo strascico alle sciabiche
da natante, fornendo  informazioni  quantitative  sulla  composizione
delle catture accessorie (ad esempio in termini di peso e/o numero di
individui, nonche' la conoscenza di dati piu' precisi  sui  risultati
della riconversione utili alla verifica  del  rispetto  del  criterio
stabilito  all'art.  13,  paragrafo  9,  lettera  c)   del   suddetto
Regolamento n. 1967/2006, riferito all'individuazione  delle  catture
minime di specie sottoposte a taglia minima; 
  Tenuto conto che la pesca del  rossetto  (aphia  minuta)  non  puo'
essere praticata con altri attrezzi,  che  non  presenta  un  impatto
significativo sugli habitat protetti ed e' molto  selettiva,  poiche'
le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e  non  entrano  in
contatto col fondo marino; 
  Tenuto conto che la  durata  dell'attivita'  di  pesca  di  cui  al
presente decreto sara'  limitata  per  consentire  di  arricchire  le
conoscenze scientifiche si' da poter rimodulare, nel senso  richiesto
dalla Commisisone, il Piano di gestione in questione; 
  Tenuto   conto   che    permangono    le    difficili    condizioni
socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle
imprese operanti nel predetto Compartimento di Manfredonia, nonche' i
presupposti e le condizioni di fatto  per  ripetere  le  campagne  di
pesca gia' autorizzate; 
  Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art.
7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci
operanti nel Compartimento  marittimo  di  Manfredonia,  al  fine  di
rilevare i dati scientifici necessari a supportare  la  rimodulazione
del  Piano  di  gestione  da  adottare  ai  sensi  dell'art.  13  del
Regolamento n. 1967/2006, fino al 31 maggio 2015; 
  Ritenuto opportuno  individuare  le  navi  aventi  cinque  anni  di
attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga,  da  inserire
ufficialmente nel Piano di gestione; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha  aderito  alla  sperimentazione,  costituita  da
complessive n. 96 imbarcazioni tutte aderenti alla  O.P.  Ittici  Sud
Adriatico Soc. Coop. con sede a Manfredonia - Lungomare Nazario Sauro
C/o Nuovo Mercato ittico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  acquisire  elementi  ed  informazioni  di  carattere
scientifico, in conformita' a quanto previsto dall'art.  7  paragrafo
1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009,  le  imbarcazioni  di  cui
all'allegato A) del presente decreto,  nell'ambito  delle  acque  del
Compartimento   marittimo   di    Manfredonia,    sono    autorizzate
esclusivamente alla pesca del rossetto (aphia minuta) con la sciabica
da natante, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa. 
  2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di  cui  all'allegato  A)
del presente decreto avanzano  apposita  istanza  in  bollo  e  firma
autenticata ai sensi dell'art. 38 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 445/2000, indirizzata alla Direzione generale della  pesca
marittima  e  dell'acquacoltura,  intesa  ad  ottenere  il   rilascio
dell'"autorizzazione di pesca" di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera
d), del Reg. (CE) n. 1224/2009. 
  3. Possono  presentare  l'istanza  (allegando  copia  del  relativo
documento abilitativo all'attivita' di pesca) i titolari  di  licenza
di pesca/attestazione provvisoria in  corso  di  validita',  riferiti
esclusivamente alle imbarcazioni di cui al presente decreto.