IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n.
580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e,
qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno,
aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera
di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel
registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto in particolare l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge
n. 90 del 2014, secondo cui «Nelle more del riordino del sistema
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato
per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per
l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50
per cento»;
Considerato che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale e l'Unioncamere, tenendo anche conto della perdurante
difficile situazione congiunturale e della disponibilita' del sistema
camerale di farsi carico della conseguente differenza fra fabbisogno
e gettito previsto per diritto annuale, non sono stati ravvisati
motivi per aggiornare le misure del diritto annuale rispetto a quelle
stabilite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante
la riduzione di gettito nel frattempo rilevata;
Richiamate, in proposito, le note del Ministero dello sviluppo
economico n. 255658 del 27 dicembre 2011, n. 26118 del 21 dicembre
2012 e n. 201237 del 5 dicembre 2013 con le quali sono state
confermate rispettivamente per l'anno 2012, 2013 e 2014 le misure del
diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto
interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure
fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure
transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche
normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno
comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero
variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse;
Ritenuto che la determinazione del fabbisogno di cui al comma 4
dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni debba
essere comunque effettuata anche se risulta sostanzialmente
irrilevante ai fini della determinazione delle misure del diritto
annuale per l'anno 2015 e per gli ulteriori anni per i quali dovra'
essere applicato l'art. 28 del citato decreto-legge n. 90 del 2014;
Tenuto conto della necessita' di riesaminare comunque annualmente
il fabbisogno e di aggiornare ove necessario le misure del diritto
annuale a decorrere dal 2016, in relazione alle eventuali innovazioni
normative nel frattempo intervenute e agli effetti del riordino del
sistema camerale;
Visto il comma 9, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successivi
modificazioni, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma
4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un fondo
di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri di
ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per
specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere
omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle
funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)»;
Visto in particolare il comma 55 dell'art. 1 che prevede che il
sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura destina, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una somma di 70
milioni di euro al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e
medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi
quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche
utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di
perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
Visto, altresi', che lo stesso comma 55 dispone che i criteri e le
modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme
del medesimo comma sono definiti con il decreto di cui all'art. 18,
comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in
materia di registro delle imprese;
Sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria,
maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le misure del diritto annuale
dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola camera di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e da ogni soggetto
iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA), anche per le loro sedi secondarie ed unita' locali, sia con
riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle fasce e alle
aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei
soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto
legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in
passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione
delle misure stesse, sono determinate applicando le disposizioni
degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011,
di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i
riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni
percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione
prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.