IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata  dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge  n.
580 del 1993, nel  testo  vigente,  secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite  l'Unioncamere  e  le  organizzazioni  di  categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  determina   e,
qualora  si  verifichino  variazioni  significative  del  fabbisogno,
aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola  camera
di commercio da parte di ciascuna impresa  iscritta  o  annotata  nel
registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e
dei soggetti iscritti  nel  Repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative (REA),  ivi  compresi  gli  importi  minimi  e  quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Visto in particolare l'art. 28, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 90 del 2014, secondo cui «Nelle  more  del  riordino  del  sistema
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
l'importo del diritto annuale di  cui  all'art.  18  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  come  determinato
per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per  cento,  per
l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del  50
per cento»; 
  Considerato che, per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  sentite  le
organizzazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale e  l'Unioncamere,  tenendo  anche  conto  della  perdurante
difficile situazione congiunturale e della disponibilita' del sistema
camerale di farsi carico della conseguente differenza fra  fabbisogno
e gettito previsto per diritto  annuale,  non  sono  stati  ravvisati
motivi per aggiornare le misure del diritto annuale rispetto a quelle
stabilite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante
la riduzione di gettito nel frattempo rilevata; 
  Richiamate, in proposito, le  note  del  Ministero  dello  sviluppo
economico n. 255658 del 27 dicembre 2011, n. 26118  del  21  dicembre
2012 e n. 201237  del  5  dicembre  2013  con  le  quali  sono  state
confermate rispettivamente per l'anno 2012, 2013 e 2014 le misure del
diritto  annuale  definite  a  decorrere   dal   2011   nel   decreto
interministeriale 21 aprile 2011, sia  con  riferimento  alle  misure
fisse, alle fasce e alle  aliquote  di  fatturato,  sia  alle  misure
transitorie definite per quei  soggetti  per  i  quali  le  modifiche
normative  introdotte  dal  decreto  legislativo  n.  23/2010   hanno
comportato un obbligo di pagamento in  passato  non  previsto  ovvero
variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse; 
  Ritenuto che la determinazione del fabbisogno di  cui  al  comma  4
dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni debba
essere  comunque  effettuata   anche   se   risulta   sostanzialmente
irrilevante ai fini della determinazione  delle  misure  del  diritto
annuale per l'anno 2015 e per gli ulteriori anni per i  quali  dovra'
essere applicato l'art. 28 del citato decreto-legge n. 90 del 2014; 
  Tenuto conto della necessita' di riesaminare  comunque  annualmente
il fabbisogno e di aggiornare ove necessario le  misure  del  diritto
annuale a decorrere dal 2016, in relazione alle eventuali innovazioni
normative nel frattempo intervenute e agli effetti del  riordino  del
sistema camerale; 
  Visto il comma 9, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successivi
modificazioni, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma
4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un  fondo
di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri  di
ripartizione del fondo stesso tra  le  camere  di  commercio  e,  per
specifiche  finalita',  le  Unioni  regionali,  al  fine  di  rendere
omogeneo  su  tutto  il  territorio  nazionale  l'espletamento  delle
funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle  camere  di
commercio; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2014)»; 
  Visto in particolare il comma 55 dell'art. 1  che  prevede  che  il
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura destina, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una somma di  70
milioni di euro al sostegno dell'accesso al credito delle  piccole  e
medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi,  ivi  compresi
quelli non sottoposti alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia,  anche
utilizzando  una  quota  della  dotazione  annuale   del   fondo   di
perequazione di cui all'art. 18, comma 9,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580; 
  Visto, altresi', che lo stesso comma 55 dispone che i criteri e  le
modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti  delle  norme
del medesimo comma sono definiti con il decreto di cui  all'art.  18,
comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
istituzione del registro delle imprese; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme  in
materia di registro delle imprese; 
  Sentite   le   organizzazioni   imprenditoriali    di    categoria,
maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione  italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le misure del  diritto  annuale
dovuto, a  decorrere  dall'anno  2015,  ad  ogni  singola  camera  di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata  nel  Registro  di  cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e da  ogni  soggetto
iscritto nel Repertorio delle  notizie  economiche  e  amministrative
(REA), anche per le loro sedi secondarie ed unita'  locali,  sia  con
riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle  fasce  e  alle
aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per  quei
soggetti per i quali le modifiche normative  introdotte  dal  decreto
legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo  di  pagamento  in
passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di  determinazione
delle misure stesse,  sono  determinate  applicando  le  disposizioni
degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011,
di  cui  in  premessa,  con  l'aggiornamento  dinamico  di  tutti   i
riferimenti  e  termini  temporali  indicati  e  con   le   riduzioni
percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
nella legge 11  agosto  2014,  n.  114,  a  partire  dalla  riduzione
prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.