IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11,
12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di
stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della
modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di
coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita'
di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di
direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli
stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito
«decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 28 giugno 2011;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di
modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del
2012»;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77,
recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare
l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio
strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la
capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita'
e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di
stoccaggio del sistema nazionale del gas;
Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data
26 gennaio 2015 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard
il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2015/2016,
come per il precedente anno contrattuale che lo ha stabilito con il
comunicato del 29 gennaio 2014;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas
di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del
decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non utilizzata per
lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali
per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas
naturale;
Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di
rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che
tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza
degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento di Gas naturale
liquefatto - GNL;
Considerato che, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il volume dello
stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle
concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di
200 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 38,52
MJ/Sm³;
Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata
che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da
destinare ai servizi di modulazione;
Ritenuto necessario, al fine mantenere le attuali logiche di
mercato previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale,
confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel
decreto ministeriale del 19 febbraio 2014 in tema di stoccaggio di
modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del
2012 per l'allocazione delle capacita' di stoccaggio per il periodo
1° aprile 2014-31 marzo 2015;
Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di
erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;
Ritenuto opportuno aumentare la gamma di prodotti offerti dal
sistema di stoccaggio con servizi di durata pluriennale;
Ritenuto opportuno aggiungere la capacita' non allocata per lo
stoccaggio minerario al valore complessivo della capacita' del
prodotto di punta;
Decreta:
Art. 1
Approvvigionamento di gas naturale per le imprese
1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, una
capacita' di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi
di quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del
volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnata per l'offerta di servizi
integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas
naturale, finalizzati a consentire l'approvvigionamento diretto di
GNL dall'estero alle imprese industriali.
2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali
industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da:
a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni di
metri cubi per cliente, con caratteristica di continuita', entro una
banda di variazione del 10% per almeno due giorni lavorativi, anche
non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici
conclusi, e attestata dall'impresa di trasporto o da quella di
distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del
cliente finale;
b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri
dell'Unione europea che in condizioni di reciprocita' ammettono
l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a
quelle di cui al presente decreto;
c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno
termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.
3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei
relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di
sottoscrizione di capacita' spot, mensile o annuale, secondo la
durata del servizio di rigassificazione richiesto.
4. Le imprese di rigassificazione entro cinque giorni dalla data di
comunicazione del presente decreto secondo le modalita' di cui
all'art. 6, comma 2, e fino al 23 febbraio 2015, accolgono le
richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato
di cui al comma 1, per il periodo fino al 30 settembre 2015.
5. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al
presente articolo sia superiore all'offerta di capacita' di
stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima e' attribuita ai
richiedenti in base ai seguenti criteri, in ordine, di sicurezza
degli approvvigionamenti:
a) richiesta di maggiore capacita' di rigassificazione;
b) importazione di GNL da Stati dai quali non sono in corso
importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. La capacita' di rigassificazione allocata in base alle procedure
di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo
anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di
un equivalente spazio di stoccaggio, con un profilo di utilizzo
costante della capacita' erogata come definita nel Codice di
stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
di seguito «Autorita'» con propria delibera stabilisce i criteri per
la determinazione delle tariffe per il servizio integrato di
stoccaggio e rigassificazione.
8. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le
modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2,
comma 2, unitamente alle ulteriori capacita' non richieste per il
servizio di stoccaggio minerario.