IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativo
alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali
naturali;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che prevede, per la
determinazione dei criteri di valutazione delle caratteristiche delle
acque minerali naturali, la adozione di un decreto del Ministro della
salute;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n.
542 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante i
criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali
naturali;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003 recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della
Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto
ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni,
nonche' alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque
minerali naturali e delle acque di sorgente;
Acquisiti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di
sanita' espressi nella sedute del 19 marzo 2013 e del 13 novembre
2013;
Esperita con esito positivo la procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla
direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, notifica 2013/0268/I,
e ravvisato che la Commissione europea, a conclusione delle
consultazioni scritte, ha riconosciuto che con il progetto di regola
tecnica notificata non si intende introdurre alcun ostacolo alla
libera circolazione dei prodotti;
Acquisito il parere della III Sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 13 gennaio 2015;
Decreta:
Art. 1
Criteri di valutazione delle caratteristiche geologiche
e idrogeologiche delle acque minerali naturali
1. A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali
naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta a
illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera
d'origine.
2. La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale
esistente e deve comprendere:
a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico
con carta geologica e idrogeologica e profili geologici e
idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000;
b) definizione del regime termopluviometrico dell'area di
ricarica dell'acquifero, svolta utilizzando le medie mensili di
temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite agli
ultimi dieci anni;
c) carta di permeabilita' dei complessi idrogeologici in scala
minima 1:25.000;
d) prove di portata;
e) schema idrogeologico dell'area di ricarica;
f) progetto preliminare dell'opera di presa;
g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia δO18 , δD, Tritio),
valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio
della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e
chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi;
h) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso,
compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno
5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e
relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e idrogeologiche;
eventuale possibilita' di rapporti della falda con zone a rischio di
inquinamento e con altre captazioni concesse;
i) definizione dell'area di protezione e salvaguardia dell'area
di captazione;
l) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona
circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e
sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la
salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi
inquinanti esterni;
m) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla
falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione
idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica (δO18 , δD,
Tritio) su campioni prelevati nelle condizioni di naturale
variabilita' stagionale.
3. La provenienza dalla stessa falda di piu' opere di presa o punti
d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione
idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica.
4. Nel caso di richieste di riconoscimento, come acque minerali
naturali, di acque sorgive o sotterranee captate nell'ambito della
stessa concessione mineraria nella quale scaturiscono una o piu'
acque minerali riconosciute, la documentazione sopra elencata deve
essere integrata con i dati relativi a:
a) per le acque per le quali si chiede il riconoscimento e per
tutte quelle gia' riconosciute all'interno della stessa concessione:
analisi dei parametri chimico-fisici (temperatura, pH, Eh,
conducibilita'), analisi dei costituenti chimici maggiori (Ca, Mg,
Na, K, Cl, SO4, HCO3), eventualmente analisi dei costituenti chimici
minori che il richiedente ritenga possano essere distintivi di quella
particolare acqua, analisi isotopiche (δO18 , δD, Tritio). Il
campionamento dovra' essere effettuato con frequenza mensile e
simultaneamente o al massimo nell'arco di 1-3 giorni per tutte le
acque;
b) monitoraggio dei parametri climatici principali
(precipitazioni e temperatura dell'aria) nell'ambito della
concessione per un intero ciclo idrologico (1 anno); campionamento
mensile delle precipitazioni «cumulate» ed esecuzione di analisi
isotopiche (δO18 , δD, Tritio) da effettuare con cadenza mensile per
un intero ciclo geologico (1 anno).