IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per
la difesa del mare";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante "Istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme
in materia ambientale";
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di cui al d.P.C.M. 10 luglio
2014, n. 142;
Vista la direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di
recepimento della citata direttiva n. 2008/56/CE, che individua le
azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare
nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative
sottoregioni;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, come convertito
in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato il
d.lgs. n. 190 del 2010;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010,
il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente promuove e coordina,
avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato
ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche
sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni
esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni", ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che "La
valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del
buono stato ambientale di cui all'art. 9 e per la definizione dei
traguardi ambientali di cui all'art. 10";
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010,
il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza
unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine
sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto
conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e
segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di
habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di
cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III";
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010,
il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato,
definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i
traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di
conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e
degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco
indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV";
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010,
il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato,
elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza
unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione
continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei
traguardi ambientali previsti dall'art. 10, nonche' per
l'aggiornamento di tali traguardi";
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
190 del 2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita la funzione di Autorita' competente
per il coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e
che per l'esercizio di tale attivita' si avvale di un apposito
Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dell'ambiente con
apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;
Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le
Amministrazioni competenti in materia di attuazione del d.lgs. n. 190
del 2010, nonche' tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione
delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni
italiani;
Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, con cui il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
provveduto ad istituire il Comitato tecnico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente prot. n. 249 del 17
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n.
261 del 10 novembre 2014, con il quale sono stati determinati i
requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definiti i
traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale
sul quale e' stato acquisito il parere della Conferenza unificata del
25 settembre 2014;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha predisposto, con il supporto tecnico
dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale
(ISPRA) e con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le
amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali nonche'
degli Enti tecnici nazionali, il documento concernente la proposta
della struttura delle attivita' di monitoraggio e della formulazione
degli indicatori associati ai traguardi ambientali;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto superiore per
la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 2010, a rendere
disponibili tutte le informazioni inerenti la definizione degli
indicatori associati ai traguardi ambientali e l'elaborazione dei
programmi di monitoraggio, attraverso la pubblicazione su sito web
appositamente dedicato, affinche' tali informazioni fossero
sottoposte alle osservazioni del pubblico;
Considerato che la proposta di versione definitiva della struttura
delle attivita' di monitoraggio e della formulazione degli indicatori
associati ai traguardi ambientali e' stata sottoposta al Comitato
tecnico, il quale, nella riunione del 24 settembre 2014, ne ha
condiviso i contenuti;
Rilevato pertanto che e' necessario procedere, nel rispetto dei
criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a definire gli
indicatori associati ai traguardi ambientali e ad elaborare i
programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua
dello stato ambientale delle acque marine;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 18 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Definizione degli indicatori associati
ai traguardi ambientali
1. Gli indicatori associati ai traguardi ambientali, al fine di
conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono definiti
nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente
decreto.