IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visti i registri predetti, nei quali sono state iscritte, ai  sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/71 le varieta' di specie agrarie  ed
ortive, le cui denominazioni e decreti di  iscrizione  sono  indicate
nel presente dispositivo; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni  il
periodo di validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in  particolare  l'art.  17-bis,  comma  quarto,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73,  che  prevede  la
cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la  validita'
dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  1065/73  e  relative  alle  varieta'  indicate
all'art. 1 del presente dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
"Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013"; 
  Considerato che per le varieta' indicate all'art.  1  del  presente
dispositivo  si  e'  ritenuto  necessario  effettuare  un   ulteriore
accertamento relativo all'ammissibilita' delle  denominazioni  e  che
per tale motivo i relativi decreti di rinnovo sono stati sospesi; 
  Considerato che per le varieta' indicate all'art. 2 del dispositivo
non sono state presentate le domande di  rinnovo  dell'iscrizione  ai
relativi registri nazionali, secondo quanto stabilito  dall'art.  17,
ultimo comma, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
1065/73, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse
in ordine generale; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  all'art.  1  del   dispositivo
presentano i requisiti  previsti  dall'art.  17,  decimo  comma,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73; 
  Ritenuto opportuno  procedere  alla  conclusione  del  procedimento
amministrativo di rinnovo delle varieta' per le quali  l'accertamento
si e' concluso positivamente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento  di  esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta'  di  specie
agrarie ed ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti
registri con i decreti ministeriali riportati,  sono  rinnovate  fino
alla rispettiva data indicata. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
            controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
            dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
            registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
            del Ministero dell'economia e delle finanze, art.  9  del
            decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.