LA BANCA D'ITALIA 
 
 
                                  e 
 
 
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo  Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»  (Testo
Unico); 
  Visto l'art. 81 del Testo Unico, che  attribuisce  alla  Consob  il
potere, d'intesa con la Banca d'Italia, di disciplinare i servizi  di
gestione  accentrata,  dettando  le   disposizioni   necessarie   per
l'attuazione di quanto previsto dal Testo  Unico  e  quelle  comunque
dirette  a  perseguire  le  finalita'  di  trasparenza  del  sistema,
ordinata prestazione dei servizi e tutela degli investitori; 
  Visto l'art. 82 del Testo Unico, che attribuisce alla Consob e alla
Banca d'Italia la vigilanza sul sistema di gestione  accentrata,  per
il perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza; 
  Visto l'articolo 127-quinquies del Testo Unico nella parte  in  cui
consente alle societa' quotate di attribuire un voto maggiorato  alle
azioni  appartenute  ad  un  medesimo   soggetto   per   un   periodo
continuativo non inferiore a ventiquattro mesi; 
  Viste le modifiche al Regolamento di  attuazione  del  Testo  Unico
concernente la disciplina degli  emittenti,  apportate  con  delibera
Consob del 19 dicembre 2014, n.  19084,  in  materia  di  azioni  con
diritto di voto maggiorato; 
  Visto il Provvedimento adottato d'intesa  dalla  Banca  d'Italia  e
dalla Consob in data 22 febbraio 2008,  recante  la  «Disciplina  dei
servizi di gestione  accentrata,  di  liquidazione,  dei  sistemi  di
garanzia e delle relative societa' di  gestione»  (il  «Provvedimento
Unico»); 
  Considerata la necessita' di adeguare il  richiamato  Provvedimento
alla  nuova  disciplina  in  materia  di  voto  maggiorato   e   alle
disposizioni  di  attuazione   contenute   nel   regolamento   Consob
concernente la disciplina degli emittenti, al fine di assicurarne una
effettiva applicazione; 
  Ritenuto quindi necessario modificare le disposizioni relative alla
prestazione dei servizi  di  gestione  accentrata  per  garantire  la
trasparenza  del   sistema   di   gestione   accentrata,   l'ordinata
prestazione dei servizi e la tutela degli investitori; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dalle   associazioni   di
categoria maggiormente interessate e  valutate  le  osservazioni,  di
tenore generale, in merito a profili relativi alla  disciplina  della
gestione accentrata formulate dai soggetti, dagli organismi  e  dalle
associazioni di categoria in risposta al documento  di  consultazione
sulle proposte di modifica del regolamento concernente la  disciplina
degli emittenti in materia di voto maggiorato pubblicato  in  data  5
novembre 2014; 
  Vista l'intesa rilasciata dalla  Banca  d'Italia  e,  al  contempo,
acquisita dalla Consob, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico; 
  Tenuto conto che la disciplina attuativa del Testo Unico in materia
di gestione accentrata e' contenuta nel Provvedimento Unico, adottato
d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob; 
 
                               Emanano 
 
L'unito atto recante le modifiche al Provvedimento adottato  d'intesa
dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008  recante
la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata,  di  liquidazione,
dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di  gestione»  e
successivamente modificato. 
  L'atto  recante  le  modifiche  al  Provvedimento  con  le  annesse
disposizioni  regolamentari  sono  pubblicati  nel  Bollettino  della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Esso
entra in vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  relativa
pubblicazione. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                  Il Governatore della Banca d'Italia 
                                                Visco                 
Il presidente della CONSOB 
           Vegas